Cassazione Penale, Sentenza n. 12475/2024 del 27/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione affidato a due motivi: 1) vizio del procedimento e della dichiarazione di assenza, perché non sarebbe stata verificata l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputata al momento della dichiarazione di assenza; 2) vizio di motivazione per il diniego della applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La sentenza impugnata (23/05/2023, Giudice di Pace di Como) aveva dichiarato la responsabilità penale dell'imputata ex art. 14 d.lgs. n.286/1998 e irrogato ammenda di euro 10.000,00.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivo principale: la sentenza è posteriore al 30/12/2022 (entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022) e, ai sensi dell'art. 581, comma 1‑quater, c.p.p., l'impugnazione proposta per conto di un soggetto dichiarato assente è inammissibile se non è accompagnata dal "specifico mandato ad impugnare" rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente dichiarazione o elezione di domicilio. La Corte ha ritenuto che tale requisito formale sia di validità e non ammetta scissioni fra i motivi di impugnazione; pertanto anche il primo motivo (annullamento della dichiarazione di assenza) doveva rispettare i requisiti previsti. Essendo l'atto stato proposto dal difensore di ufficio senza tale mandato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n.286/1998
Norma sostanziale contestata nel merito (reato oggetto del giudizio di primo grado). Dal testo della sentenza non emerge una specifica interpretazione della norma diversa da quella che ha portato alla condanna in primo grado.
d.lgs. n.150/2022
Novella che è entrata in vigore il 30/12/2022 e ha introdotto, fra le altre modifiche, il requisito formale richiesto dall'art. 581 c.p.p. per le impugnazioni proposte da soggetti dichiarati assenti.
art. 581, comma 1‑quater c.p.p.
Stabilisce il requisito di validità dell'impugnazione proposta per conto di un soggetto dichiarato assente: è necessaria l'allegazione di un "specifico mandato ad impugnare" rilasciato dopo la sentenza con dichiarazione o elezione di domicilio; la sua mancanza determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 586 c.p.p.
Prevede che l'impugnazione della ordinanza dichiarativa dell'assenza si segua congiuntamente all'impugnazione della sentenza; la Corte ha richiamato questo principio per spiegare che il gravame sull'ordinanza è sottoposto agli stessi requisiti formali dell'impugnazione della sentenza.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità dovuta a colpa nella determinazione della causa; la Corte ha applicato tale disposizione per comminare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.
Cass. Sez. V, n. 39166/2023
Giurisprudenza richiamata quale riferimento per l'applicazione dell'art. 581, comma 1‑quater; conferma l'orientamento secondo cui l'allegazione del mandato specifico è requisito di ammissibilità per le impugnazioni proposte per il dichiarante assente.
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. n.150/2022 (vigente dal 30/12/2022) le impugnazioni proposte per conto di soggetti dichiarati assenti sono inammissibili se non accompagnate da un "specifico mandato ad impugnare" rilasciato dopo la sentenza e contenente dichiarazione o elezione di domicilio: pertanto il difensore di ufficio non può validamente impugnare autonomamente senza mandato.
- La doglianza relativa alla dichiarazione di assenza (ordinanza) segue congiuntamente l'impugnazione della sentenza e quindi è soggetta agli stessi requisiti formali previsti per la sentenza; non è possibile separare i profili procedurali dalla forma dell'impugnazione.
- In presenza di inammissibilità per difetto formale si applicano conseguenze automatiche: condanna alle spese processuali e, salvo elementi che escludano colpa, sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dunque è fondamentale curare il mandato post-sentenza e l'elezione di domicilio prima di proporre ricorso.
- Se si intende impugnare una sentenza resa in assenza, occorre acquisire dal cliente (anche dopo la sentenza) un mandato specifico ad impugnare e l'elezione di domicilio, e indicare tali elementi in modo formale nell'atto di impugnazione per evitare l'inammissibilità.
- Sul piano del merito (es. contestazione della tenuità del fatto) le valutazioni potrebbero non essere esaminate se l'impugnazione è inammissibile per vizi formali: quindi, garantire l'ammissibilità dell'impugnazione è condizione preliminare per ottenere un esame di merito.
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