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Sentenza

Sentenza n. 13424/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la revocazione della sentenza di questa Sezione n. 10340/2026, pubblicata il 4 giugno 2026.

Giustizia amministrativa202604052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto l'istanza di revocazione, ritenendo che la violazione degli articoli 41, comma 5, e 45, comma 1, ultimo periodo, c.p.a. non integri alcuna delle ipotesi tassative di revocazione previste dagli articoli 106 c.p.a. e 395 e 396 c.p.c. Il giudice ha anche rilevato che l'atto non era stato notificato alla controparte, senza tuttavia fondare espressamente su tale profilo autonomo la decisione. Le spese di lite sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaaltro

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 10340/2026, oggetto di istanza di revocazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente ha proposto istanza di revocazione della precedente sentenza della Sezione, deducendo la violazione degli articoli 41, comma 5, e 45, comma 1, ultimo periodo, del codice del processo amministrativo. L'istanza, inoltre, non è stata notificata alla controparte. Il giudice ha rilevato che il vizio dedotto non rientra tra i motivi di revocazione previsti dagli articoli 106 c.p.a. e 395 e 396 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 5, c.p.a.

    La violazione dedotta dalla parte istante, riferita alla notificazione del ricorso, non costituisce, secondo il TAR, motivo di revocazione.

  • art. 45, comma 1, ultimo periodo, c.p.a.

    La violazione dedotta dalla parte istante non costituisce, secondo il TAR, motivo di revocazione.

  • art. 106 c.p.a.

    La revocazione delle sentenze amministrative è ammessa esclusivamente nei casi previsti dal codice di procedura civile.

  • art. 395 c.p.c.

    Le ipotesi tassative di revocazione non comprendono il vizio dedotto nella controversia.

  • art. 396 c.p.c.

    Le ulteriori ipotesi e condizioni della revocazione non risultano applicabili al vizio dedotto.

Massime di principio

  • La revocazione di una sentenza amministrativa è ammessa soltanto per le ipotesi tassativamente previste dall'art. 106 c.p.a. mediante rinvio agli artt. 395 e 396 c.p.c.; la mera deduzione della violazione di disposizioni processuali diverse da tali ipotesi non è sufficiente a fondare l'istanza.
  • La mancata notificazione dell'istanza di revocazione alla controparte costituisce un profilo processuale rilevato dal giudice, ma la decisione può essere definita sul rilievo assorbente che il vizio dedotto non rientra nei motivi tipici di revocazione.

Come è indicizzato

MaterieRevocazione e opposizione di terzo
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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