Sentenza n. 13424/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la revocazione della sentenza di questa Sezione n. 10340/2026, pubblicata il 4 giugno 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto l'istanza di revocazione, ritenendo che la violazione degli articoli 41, comma 5, e 45, comma 1, ultimo periodo, c.p.a. non integri alcuna delle ipotesi tassative di revocazione previste dagli articoli 106 c.p.a. e 395 e 396 c.p.c. Il giudice ha anche rilevato che l'atto non era stato notificato alla controparte, senza tuttavia fondare espressamente su tale profilo autonomo la decisione. Le spese di lite sono state compensate.
Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 10340/2026, oggetto di istanza di revocazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente ha proposto istanza di revocazione della precedente sentenza della Sezione, deducendo la violazione degli articoli 41, comma 5, e 45, comma 1, ultimo periodo, del codice del processo amministrativo. L'istanza, inoltre, non è stata notificata alla controparte. Il giudice ha rilevato che il vizio dedotto non rientra tra i motivi di revocazione previsti dagli articoli 106 c.p.a. e 395 e 396 c.p.c.
Norme richiamate
art. 41, comma 5, c.p.a.
La violazione dedotta dalla parte istante, riferita alla notificazione del ricorso, non costituisce, secondo il TAR, motivo di revocazione.
art. 45, comma 1, ultimo periodo, c.p.a.
La violazione dedotta dalla parte istante non costituisce, secondo il TAR, motivo di revocazione.
art. 106 c.p.a.
La revocazione delle sentenze amministrative è ammessa esclusivamente nei casi previsti dal codice di procedura civile.
art. 395 c.p.c.
Le ipotesi tassative di revocazione non comprendono il vizio dedotto nella controversia.
art. 396 c.p.c.
Le ulteriori ipotesi e condizioni della revocazione non risultano applicabili al vizio dedotto.
Massime di principio
- La revocazione di una sentenza amministrativa è ammessa soltanto per le ipotesi tassativamente previste dall'art. 106 c.p.a. mediante rinvio agli artt. 395 e 396 c.p.c.; la mera deduzione della violazione di disposizioni processuali diverse da tali ipotesi non è sufficiente a fondare l'istanza.
- La mancata notificazione dell'istanza di revocazione alla controparte costituisce un profilo processuale rilevato dal giudice, ma la decisione può essere definita sul rilievo assorbente che il vizio dedotto non rientra nei motivi tipici di revocazione.
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