Sentenza del 12/12/2016 n. 1278 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
ACCERTAMENTO- UTILI EXTRA-BILANCIO - PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE - ONERE DELLA PROVA. In tema di presunzione di distribuzione di utili extra-bilancio è considerazione condivisa quellasecondo la quale la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio alsocio di società di capitali a ristretta base azionaria è frutto di una nota econsolidata ricostruzione giurisprudenziale. Non si tratta, quindi, di unapresunzione imposta dalla legge. Si tratta, dunque, di una mera presunzionerelativa, ben suscettibile di prova contraria. Tuttavia, non si può fare a menodi concludere che siamo di fronte ad una presunzione relativa per così direassai debole, in quanto, appunto, fondata sull'esistenza di un solo fatto: laqualità di socio, a prescindere da altri accertamenti e altre circostanze. Sel'ufficio fonda il proprio accertamento nei confronti del socio unicamente suldescritto automatismo, allora, onde evitare un eccessivo squilibrio tra leparti sotto il profilo probatorio, in grado di vulnerare il diritto di difesa,occorre ammettere che il contribuente possa offrire a prova contraria elementipuramente indiziari, a loro volta presuntivi, per così dire altrettanto deboli. Nelcaso di specie, la contribuente ha offerto, a prova contraria, le seguenticircostanze: 1) la denuncia querela nei confronti dell'amministratore occultodella s.r.l.; 2) gli esiti del giudizio di bancarotta nei confronti di dueeffettivi gestori della società. Trattasi di fatti, provati dai documentidepositati dalla contribuente, dai quali si può trarre la convinzione che lacontribuente sia stata effettivamente estranea alla gestione societaria, conconseguente inverosimiglianza di una distribuzione in favore della stessa diutili societari extra-bilancio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva presumibilmente imputato alla contribuente la percezione di utili extra-bilancio, basandosi sulla sua sola qualità di socia di una società a ristretta base azionaria. La contribuente ha contestato l'accertamento sostenendo di essere estranea alla gestione societaria e ha prodotto, come elementi contrari, una denuncia-querela contro l'amministratore occulto della società e gli esiti del procedimento per bancarotta riguardante due effettivi gestori.
La decisione
La presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio è stata qualificata come presunzione relativa di origine giurisprudenziale, non prevista direttamente dalla legge, e particolarmente debole perché fondata sulla sola qualità di socia. Di conseguenza, quando l'accertamento dell'Ufficio si basa esclusivamente su tale automatismo, il contribuente può contrastarlo anche mediante elementi indiziari e presuntivi. Nel caso concreto, la denuncia-querela e gli esiti del giudizio di bancarotta sono stati ritenuti idonei a dimostrare l'estraneità della contribuente alla gestione sociale e a rendere inverosimile la distribuzione di utili in suo favore. L'accertamento è stato pertanto contestato con esito favorevole alla contribuente.
Norme richiamate
Presunzione giurisprudenziale di distribuzione di utili extra-bilancio nelle società a ristretta base azionaria
La presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio al socio di società di capitali a ristretta base azionaria è frutto di una nota e consolidata ricostruzione giurisprudenziale.
La presunzione non è imposta direttamente dalla legge, ma deriva dall'elaborazione giurisprudenziale. È una presunzione relativa, quindi superabile con prova contraria.
Principio dell'onere della prova e diritto di difesa
Occorre ammettere che il contribuente possa offrire a prova contraria elementi puramente indiziari, a loro volta presuntivi.
Se l'Ufficio utilizza soltanto la qualità di socio come fondamento dell'accertamento, il contribuente deve poter fornire una prova contraria anche di natura indiziaria, senza essere obbligato a dimostrare direttamente l'intera destinazione degli utili.
Massime di principio
- La mera partecipazione a una società a ristretta base azionaria non dimostra automaticamente che il socio abbia percepito utili extra-bilancio.
- La presunzione di distribuzione degli utili è relativa e può essere superata anche mediante indizi concordanti, soprattutto quando l'accertamento dell'Amministrazione si fonda esclusivamente sulla qualità di socio.
- Documenti che dimostrino l'estraneità del socio alla gestione, come denunce contro amministratori occulti, procedimenti penali o sentenze di bancarotta riguardanti altri gestori, possono costituire prova contraria rilevante.
- Quanto più debole è il fondamento presuntivo utilizzato dall'Ufficio, tanto più deve essere valutata con elasticità la prova contraria offerta dal contribuente.
- La valutazione deve concentrarsi sull'effettiva possibilità del socio di conoscere, gestire o beneficiare degli utili occultati, non sulla sola titolarità formale della partecipazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 dic 2016Sentenza del 12/12/2016 n. 364 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 12 dic 2016Sentenza del 12/12/2016 n. 366 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 12 dic 2016Sentenza del 12/12/2016 n. 793 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 12 dic 2016Sentenza del 12/12/2016 n. 1130 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 12 dic 2016Sentenza del 12/12/2016 n. 2163 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 12 dic 2016Sentenza del 12/12/2016 n. 2164 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →