Sentenza n. 719/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro, n. 306/2025, recante il riconoscimento giuridico del servizio prestato nell’anno 2013, il ricollocamento nella fascia stipendiale corrispondente e il pagamento delle differenze retributive
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni debitrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza dinanzi al TAR per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro, n. 306 del 12 marzo 2025, passata in giudicato. La pronuncia civile aveva accertato il diritto al riconoscimento, ai fini giuridici, del servizio prestato nell’anno 2013 quale annualità utile per gli scatti di anzianità e la progressione di carriera, condannando l’amministrazione al riconoscimento dell’annualità, al collocamento nella fascia stipendiale corrispondente secondo il CCNL Comparto Scuola applicabile e al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre agli interessi legali. I ricorrenti hanno dedotto la mancata esecuzione del giudicato. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro non si sono costituiti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza civile azionata contenesse una condanna generica al pagamento di somme non quantificate. Sebbene una condanna generica possa costituire titolo esecutivo quando l’importo sia determinabile mediante una mera operazione matematica sulla base del dispositivo e della motivazione, nel caso concreto mancavano i dati numerici necessari, tra cui le retribuzioni effettivamente percepite mese per mese, quelle spettanti secondo i CCNL e la data precisa di interruzione della prescrizione, cui la sentenza civile faceva solo generico riferimento. La quantificazione avrebbe richiesto un’attività istruttoria e nuove valutazioni di merito sul rapporto di lavoro. Tali accertamenti non possono essere compiuti dal giudice amministrativo in sede di ottemperanza a una pronuncia del giudice ordinario, poiché eccederebbero il criterio della stretta continenza e investirebbero una materia riservata alla giurisdizione ordinaria. Il TAR ha quindi ritenuto il titolo non idoneo, nella parte economica, a fondare l’azione di ottemperanza. Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione dell’amministrazione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza, ma il relativo giudizio non consente al giudice amministrativo di integrare o completare una sentenza civile mediante nuovi accertamenti di fatto o di merito non contenuti nel titolo.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo fondata su una sentenza di altro plesso giurisdizionale è ammissibile soltanto quando il titolo contenga una prestazione sufficientemente determinata o determinabile secondo i suoi stessi elementi, senza necessità di nuovi accertamenti di fatto o di diritto.
- Una condanna generica al pagamento di somme può costituire titolo esecutivo ai fini dell’ottemperanza solo se l’importo è ricavabile dal dispositivo e dalla motivazione mediante una mera operazione matematica.
- Il giudice amministrativo, chiamato a dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario, deve attenersi al criterio della stretta continenza: non può integrare il titolo, compiere una nuova istruttoria o risolvere questioni di merito non specificamente trattate nella sentenza da eseguire.
- Quando la quantificazione del credito richiede l’accertamento di dati retributivi, periodi rilevanti, decorrenza o interruzione della prescrizione e altri elementi del rapporto sostanziale, la relativa controversia non può essere definita in sede di ottemperanza se il giudice amministrativo è privo di giurisdizione sul rapporto sottostante.
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