Cassazione Penale, Sentenza n. 6744/2025 del 18/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del 01/08/2024 con cui il GIP disponeva la revoca della pena sospesa irrogata con sentenza del 05/12/2018 (irrevocabile dal 21/12/2018). La difesa sosteneva che, essendo trascorsi oltre cinque anni dalla irrevocabilità senza che la ricorrente avesse commesso delitti o contravvenzioni della stessa indole, il beneficio si era consolidato ai sensi dell'art.167 c.p. e non poteva più essere revocato (richiamando la recente pronuncia Sez. I n.21603 del 20/02/2024).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che dal certificato penale risultino, dopo il 21/12/2018, due decisioni di condanna divenute irrevocabili (in data 19/01/2022 e 06/11/2023) per fatti antecedenti alla sentenza del 05/12/2018; tali condanne, cumulate con la pena sospesa originaria, superano i limiti di cui all'art.163 c.p., configurando quindi la revoca di diritto prevista dall'art.168 comma 1 n.2 c.p. pen. e non la fattispecie di revoca di cui al comma 3. Per questo motivo la revoca è valida e il ricorso è infondato. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 168 comma 3 cod.proc.pen.
art. 168 comma 3 cod.proc.pen.
Richiamato dalla ricorrente come base per la revoca relativa a violazioni nel periodo di affidamento; la Corte ha ritenuto che non si trattava di questa ipotesi ma di una revoca di diritto prevista dal comma 1 n.2
art. 167 cod.pen.
Invocato dalla difesa per sostenere la 'intangibilità' del beneficio dopo cinque anni di assenza di reati della stessa indole; la Corte ha distinto la fattispecie e ritenuto che le successive condanne irrevocabili per fatti antecedenti non consentono l'applicazione della consolidazione
Cassazione Sez. I n. 21603 del 20.02.2024
Sez. I n. 21603 del 20.02.2024
Citata dalla difesa come recente orientamento a favore della consolidazione del beneficio dopo cinque anni; la Corte di legittimità ha però ritenuto il caso distinguibile per la presenza di condanne irrevocabili che determinano la revoca di diritto
art. 163 cod.pen.
Richiamato per il criterio dei limiti di cumulo delle pene: se, cumulate, le pene superano i limiti previsti da questa norma la sospensione può venire meno per effetto di revoca di diritto
art. 168 comma 1 n.2 cod.proc.pen.
art. 168 comma 1 n.2 cod.proc.pen.
Applicata dalla Corte come causa di revoca automatica della sospensione quando successivamente si concretizzano decisioni irrevocabili che, cumulate, superano i limiti di cui all'art.163
Massime di principio
- Distinguere sempre tra revoca di diritto (art.168 comma 1 n.2) e revoca per violazioni o per insussistenza del requisito della buona condotta (art.168 comma 3): la prima si verifica quando successive condanne irrevocabili, anche per fatti antecedenti, fanno superare i limiti di cumulo previsti dall'art.163
- La consolidazione del beneficio ex art.167 (assenza di reati della stessa indole per cinque anni dalla irrevocabilità) non opera se, nel frattempo, si formano sentenze irrevocabili che incidono sul cumulo delle pene; dunque occorre verificare non solo la data delle condotte ma anche la data di irrevocabilità delle successive condanne
- In casi concreti controllare attentamente il certificato del casellario: le date di irrevocabilità delle successive condanne sono decisive per stabilire se si è in presenza di revoca di diritto
- Se si pretende la consolidazione, produrre prova dell'assenza di reati della stessa indole e argomentare che eventuali sentenze sopravvenute non sono per fatti che incidono sul cumulo delle pene o sono per fatti successivi non rilevanti ai fini dell'art.168
- In sede di impugnazione è utile distinguere la natura delle successive condanne (antecedenti o posteriori rispetto alla condotta originaria) e dimostrare che non sussistono i presupposti del comma 1 n.2 per evitare l'applicazione automatica della revoca
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