Cassazione Civile, Sentenza n. 7335/2021 del 16/03/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'avv. Michele Massella è stato sanzionato disciplinarmente con la censura per aver, nella veste di difensore di Consolini Franca, notificato in data 7 giugno 2006 un secondo atto di precetto e un nuovo pignoramento presso terzi sullo stesso decreto ingiuntivo n. 2393/03, nonostante Fondiaria-SAI avesse già posto a disposizione della sua assistita l'assegno corrispondente (quindi il credito era stato in sostanza soddisfatto) e fosse già in corso una precedente esecuzione sul medesimo titolo. Il CNF ha ritenuto la seconda esecuzione e il conseguente "blocco" di somme (indicato come "somme per C 98.713,05") eccessivi e in contrasto con i doveri di correttezza professionale e di non aggravamento della posizione del debitore; Massella ha impugnato chiedendo la riforma della decisione sostenendo errori nella valutazione temporale e probatoria (che la seconda esecuzione fosse iniziata prima della declaratoria di estinzione della prima) e violazioni di norme processuali e deontologiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti non cogliessero la ratio decidendi del CNF: il centro del giudizio disciplinare non era l'ammontare delle somme "bloccate" ma la inutilità e la scorrettezza professionale della seconda esecuzione intrapresa nonostante l'avessero già soddisfatto con assegno e fosse pendente altra esecuzione per lo stesso titolo. La Corte ha inoltre ricordato i limiti del sindacato di legittimità in materia di valutazione delle prove (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e ha ritenuto inammissibili i profili che in realtà contestavano valutazioni probatorie. Non essendovi difese avverse, non è stato disposto regolamento spese; è stato altresì dato atto dell'eventuale obbligo del ricorrente al versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 38 della Legge Professionale
Richiamata nel capo d'addebito dalla decisione disciplinare: la condotta è stata ritenuta incompatibile con le norme di esercizio della professione, in quanto implicava iniziative esecutive inutili rispetto alla posizione del debitore.
art. 6 del Codice Deontologico Forense
Interpretato come principio generale di correttezza professionale; la Corte conferma che avviare procedimenti esecutivi inutili o contrari alla correttezza può integrare una violazione disciplinare.
art. 49 del Codice Deontologico Forense
Applicato nella prospettiva dell'obbligo di non aggravare la posizione del debitore con iniziative giudiziali non necessarie: la seconda esecuzione è stata giudicata in contrasto con tale obbligo.
art. 66 del Codice Deontologico Forense
Richiamato dal ricorrente nella difesa; la Corte non ha ritenuto decisivo il richiamo, poiché la decisione disciplinare si fondava sulla inutilità dell'ulteriore esecuzione e sulla volontarietà del comportamento.
art. 100 c.p.c.
Citato dal ricorrente nel motivo di impugnazione; la Corte non ha accolto la censura perché il ricorso non ha colto la vera ratio della decisione impugnata.
art. 342 c.p.c.
Riferimento processuale sollevato dal ricorrente: la Corte ha giudicato la censura inammissibile per non aver centrato la ratio decidendi del CNF.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'apprezzamento delle prove; la Corte ha sottolineato i limiti di sindacato sulle valutazioni probatorie in sede di legittimità.
art. 116 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per censurare l'apprezzamento delle prove; la Corte ha ritenuto tali censure inammissibili alla luce della limitata sindacabilità delle valutazioni probatorie.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Fondamentale per la decisione: la Corte ha ricordato che tale disposizione limita il sindacato di legittimità sull'apprezzamento delle prove e sulla motivazione, rendendo inammissibili i motivi che si limitano a rivalutare fatti e prove già esaminati dal giudice disciplinare.
art. 13, comma 1 quater e comma 1-bis del d.P.R. n. 115/2002
La sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo le previsioni di tale disposizione.
Massime di principio
- L'avvio di una esecuzione forzata da parte dell'avvocato è disciplinarmente rilevante se è manifestamente inutile o idonea ad aggravare ingiustificatamente la posizione del debitore (es.: dopo che il credito è stato soddisfatto).
- L'ammontare delle somme "bloccate" non è decisivo: conta la natura volontaria e l'inutilità dell'iniziativa processuale rispetto ai doveri deontologici.
- La presenza di una procedura esecutiva già pendente sul medesimo titolo e la conoscenza del pagamento riducono la giustificazione per una nuova esecuzione; proseguire comunque può integrare responsabilità disciplinare.
- In Cassazione il sindacato sulla valutazione delle prove è molto limitato (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.): non è possibile trasformare il ricorso in un mezzo per rinnovare la valutazione probatoria già compiuta dal giudice disciplinare.
- In situazioni simili, il difensore dovrebbe astenersi dall'intraprendere ulteriori azioni esecutive non necessarie, documentare immediatamente le ragioni che giustificano l'azione (se esistenti) e considerare rimedi stragiudiziali o verifiche formali prima di atti che possono bloccare somme altrui.
- La tempestiva comunicazione e la conservazione della documentazione (es. assegno ricevuto, comunicazioni della controparte) sono essenziali per giustificare la correttezza di eventuali azioni esecutive ripetute.
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