Cassazione Penale, Sentenza n. 461/2022 del 11/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto un unico motivo: eccezione di prescrizione del reato ritenuto dalla Corte di appello alla stregua dell'art. 346-bis cod. pen. (millantato credito/traffico di influenze). Sosteneva che, anche tenendo conto della recidiva contestata, il termine di prescrizione si sarebbe estinto il 30 settembre 2019 e pertanto la sua condanna non avrebbe dovuto essere mantenuta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che, per i fatti antecedenti alla riforma del 9 gennaio 2019 che ha abrogato l'art. 346 e novellato l'art. 346-bis, sussiste continuità normativa tra il previgente reato di millantato credito e la nuova fattispecie di traffico di influenze (art. 346-bis). Per il calcolo della prescrizione la Corte ha applicato la pena edittale massima risultante più favorevole per l'imputato rispetto al previgente art. 346 (cioè anni 4 e mesi 6 introdotti dalla novella, più favorevole rispetto ai 5 anni previgenti), e ha tenuto conto dell'aumento di 2/3 per la recidiva reiterata ai sensi dell'art. 161 cod. pen. Con tali parametri il termine di prescrizione non era ancora maturato: il capo A (ult. consumazione maggio 2009) si sarebbe prescritto nel novembre 2021; il capo B (ult. consumazione settembre 2009) si sarebbe prescritto nel marzo 2022. La Corte ha altresì rilevato che il limite di cui all'art. 99, comma 6 cod. pen. non veniva superato. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato (inammissibile) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 346 cod. pen. (previgente, millantato credito)
Il reato di millantato credito, come formulato prima della legge 9/2019, prevedeva una pena massima edittale di 5 anni; la Corte lo considera sostanzialmente continuativo con la nuova fattispecie e confronta le pene per il computo della prescrizione.
art. 346-bis cod. pen. (novellato, traffico di influenze illecite)
La riforma del 9/1/2019 ha inglobato e ridefinito la fattispecie; la Corte riconosce continuità normativa e ritiene applicabile la pena edittale introdotta dalla novella (4 anni e 6 mesi) ai fini del calcolo della prescrizione quando è più favorevole rispetto alla previgente disciplina.
legge 9 gennaio 2019 n. 3
Ha abrogato formalmente l'art. 346 e novellato l'art. 346-bis; la giurisprudenza della Cassazione ne riconosce l'effetto di continuità normativa e ne valuta gli effetti sul termine di prescrizione applicando la norma più favorevole all'imputato.
art. 161 cod. pen.
Prevede l'aumento di pena per la recidiva. La Corte ha applicato l'aumento di 2/3 per la recidiva reiterata nel calcolo della durata della pena ai fini della prescrizione.
art. 99, comma 6, cod. pen.
Stabilisce un limite al maggior aumento di pena per la recidiva; la Corte ha verificato che l'aumento considerato non eccedeva il cumulo delle pene delle precedenti condanne.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento di una somma a titolo di ammenda in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha liquidato €3.000 a carico del ricorrente.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge)
Norma citata in relazione al deposito della requisitoria del Pubblico Ministero; non influisce direttamente sulla decisione di merito sulla prescrizione.
Massime di principio
- Quando una riforma abroga o ingloba una fattispecie penale precedente, la Corte valuta la continuità normativa: se sussiste continuità, le caratteristiche della nuova norma possono essere rilevanti per il calcolo della prescrizione dei reati commessi anteriormente alla riforma.
- Nel confronto tra norme previgenti e novellate, ai fini della prescrizione si applica la disciplina che risulti più favorevole all'imputato in termini di durata della pena (c.d. principio di favore), purché sussista continuità normativa tra le fattispecie.
- Per determinare se la prescrizione è maturata bisogna considerare la pena edittale massima applicabile, gli aumenti per recidiva ai sensi dell'art. 161 cod. pen., le eventuali interruzioni del corso della prescrizione e i limiti posti dall'art. 99, comma 6 (rapporto tra aumento per recidiva e cumulo delle precedenti pene).
- Il semplice calcolo della prescrizione fatto dal ricorrente può risultare errato se non tiene conto della corretta norma di riferimento (vigente o novellata), della giurisprudenza sulla continuità normativa e degli aumenti o limiti previsti per la recidiva.
- In caso di ricorso in cassazione manifestamente infondato il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di una somma a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., per cui conviene valutare attentamente la fondatezza giuridica del motivo prima di proporre gravame.
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