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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 461/2022 del 11/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto un unico motivo: eccezione di prescrizione del reato ritenuto dalla Corte di appello alla stregua dell'art. 346-bis cod. pen. (millantato credito/traffico di influenze). Sosteneva che, anche tenendo conto della recidiva contestata, il termine di prescrizione si sarebbe estinto il 30 settembre 2019 e pertanto la sua condanna non avrebbe dovuto essere mantenuta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che, per i fatti antecedenti alla riforma del 9 gennaio 2019 che ha abrogato l'art. 346 e novellato l'art. 346-bis, sussiste continuità normativa tra il previgente reato di millantato credito e la nuova fattispecie di traffico di influenze (art. 346-bis). Per il calcolo della prescrizione la Corte ha applicato la pena edittale massima risultante più favorevole per l'imputato rispetto al previgente art. 346 (cioè anni 4 e mesi 6 introdotti dalla novella, più favorevole rispetto ai 5 anni previgenti), e ha tenuto conto dell'aumento di 2/3 per la recidiva reiterata ai sensi dell'art. 161 cod. pen. Con tali parametri il termine di prescrizione non era ancora maturato: il capo A (ult. consumazione maggio 2009) si sarebbe prescritto nel novembre 2021; il capo B (ult. consumazione settembre 2009) si sarebbe prescritto nel marzo 2022. La Corte ha altresì rilevato che il limite di cui all'art. 99, comma 6 cod. pen. non veniva superato. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato (inammissibile) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 346 cod. pen. (previgente, millantato credito)

    Il reato di millantato credito, come formulato prima della legge 9/2019, prevedeva una pena massima edittale di 5 anni; la Corte lo considera sostanzialmente continuativo con la nuova fattispecie e confronta le pene per il computo della prescrizione.

  • art. 346-bis cod. pen. (novellato, traffico di influenze illecite)

    La riforma del 9/1/2019 ha inglobato e ridefinito la fattispecie; la Corte riconosce continuità normativa e ritiene applicabile la pena edittale introdotta dalla novella (4 anni e 6 mesi) ai fini del calcolo della prescrizione quando è più favorevole rispetto alla previgente disciplina.

  • legge 9 gennaio 2019 n. 3

    Ha abrogato formalmente l'art. 346 e novellato l'art. 346-bis; la giurisprudenza della Cassazione ne riconosce l'effetto di continuità normativa e ne valuta gli effetti sul termine di prescrizione applicando la norma più favorevole all'imputato.

  • art. 161 cod. pen.

    Prevede l'aumento di pena per la recidiva. La Corte ha applicato l'aumento di 2/3 per la recidiva reiterata nel calcolo della durata della pena ai fini della prescrizione.

  • art. 99, comma 6, cod. pen.

    Stabilisce un limite al maggior aumento di pena per la recidiva; la Corte ha verificato che l'aumento considerato non eccedeva il cumulo delle pene delle precedenti condanne.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento di una somma a titolo di ammenda in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha liquidato €3.000 a carico del ricorrente.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge)

    Norma citata in relazione al deposito della requisitoria del Pubblico Ministero; non influisce direttamente sulla decisione di merito sulla prescrizione.

Massime di principio

  • Quando una riforma abroga o ingloba una fattispecie penale precedente, la Corte valuta la continuità normativa: se sussiste continuità, le caratteristiche della nuova norma possono essere rilevanti per il calcolo della prescrizione dei reati commessi anteriormente alla riforma.
  • Nel confronto tra norme previgenti e novellate, ai fini della prescrizione si applica la disciplina che risulti più favorevole all'imputato in termini di durata della pena (c.d. principio di favore), purché sussista continuità normativa tra le fattispecie.
  • Per determinare se la prescrizione è maturata bisogna considerare la pena edittale massima applicabile, gli aumenti per recidiva ai sensi dell'art. 161 cod. pen., le eventuali interruzioni del corso della prescrizione e i limiti posti dall'art. 99, comma 6 (rapporto tra aumento per recidiva e cumulo delle precedenti pene).
  • Il semplice calcolo della prescrizione fatto dal ricorrente può risultare errato se non tiene conto della corretta norma di riferimento (vigente o novellata), della giurisprudenza sulla continuità normativa e degli aumenti o limiti previsti per la recidiva.
  • In caso di ricorso in cassazione manifestamente infondato il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di una somma a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., per cui conviene valutare attentamente la fondatezza giuridica del motivo prima di proporre gravame.

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