Sentenza n. 2252/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’esecuzione della sentenza n. 4552/2013 del 1° dicembre 2013 del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro e previdenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro e previdenza, che aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento di somme a titolo di adeguamento dell'indennizzo ex lege 210/1992
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione della sentenza n. 4552/2013 del Tribunale di Torre Annunziata, passata in giudicato, con la quale il Ministero della Salute era stato condannato a corrispondere euro 13.267,39, oltre interessi legali, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2011. Ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero ha eccepito la prescrizione del credito, sostenendo che fossero trascorsi più di dieci anni senza atti interruttivi. Il ricorrente ha documentato di avere depositato, il 6 giugno 2016, un atto di intervento in una procedura esecutiva promossa contro il Ministero della Salute dinanzi al Tribunale di Genova, finalizzato al soddisfacimento del medesimo credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, affermando che l'intervento in una procedura esecutiva costituisce domanda proposta nel corso di un giudizio e interrompe la prescrizione; l'effetto interruttivo non viene meno per la successiva rinuncia all'esecuzione, ai sensi dell'art. 2945, comma 3, c.c. Il Ministero è stato ordinato di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il dirigente responsabile del Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio del Ministero, o un funzionario da lui delegato. È stata inoltre applicata una penalità di mora, calcolata nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto in base al giudicato, aggiuntiva rispetto agli interessi già dovuti. La penalità decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, termina con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, e non può superare il 10% dell'importo dovuto in base al giudicato. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento di euro 1.500, oltre accessori, per spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre una penalità di mora e impone, nella sua quantificazione, una valutazione di non manifesta iniquità.
art. 1 c.p.a.
La penalità di mora svolge una funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 2945 c.c.
La rinuncia all'esecuzione non esclude, nel caso esaminato, l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dall'intervento nella procedura esecutiva.
art. 2043 c.c.
L'intervento nel procedimento di esecuzione costituisce domanda proposta nel corso di un giudizio e, come tale, interrompe la prescrizione.
art. 210 l. 210/1992
Costituisce il titolo normativo dell'indennizzo cui si riferisce il credito riconosciuto dal giudicato, per il cui adeguamento è stata pronunciata la condanna.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9 Regolamento (UE) 2016/679
Rileva per la tutela dei dati relativi alla salute e per l'oscuramento disposto in caso di diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Concorre a fondare la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e delle informazioni sanitarie.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria del giudice ordinario, l'intervento del creditore nella procedura esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito costituisce domanda proposta nel corso di un giudizio e interrompe la prescrizione del diritto risultante dal giudicato.
- La successiva rinuncia all'esecuzione non elimina l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dall'intervento nella procedura esecutiva, quando tale effetto sia stato determinato dalla proposizione della domanda giudiziale.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli interessi già dovuti, purché siano fissati criteri trasparenti, non manifestamente iniqui e idonei a mantenere la funzione compulsiva della misura.
- La penalità di mora decorre, secondo quanto stabilito dal giudice, dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, cessa con l'adempimento spontaneo dell'amministrazione anche se tardivo e deve essere assoggettata a un tetto massimo, individuato nel caso concreto nel 10% dell'importo dovuto in base al giudicato, per evitare una sproporzionata locupletazione del creditore.
- La nomina del commissario ad acta in sede di ottemperanza può essere disposta con efficacia subordinata alla persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato per l'adempimento; l'amministrazione conserva il potere di provvedere anche dopo l'insediamento del commissario, secondo un esercizio concorrente del potere.
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