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Sentenza

Sentenza n. 1289/2026 - Catania, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Catania del 10 novembre 2020, n. 2934

Giustizia amministrativa202600071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Catania n. 2934 del 10 novembre 2020, che aveva annullato il diniego al trasferimento e alla liquidazione dell’indennità di buonuscita maturata per il servizio statale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza n. 2934/2020, dopo avere annullato la nota dell’INPDAP che negava il trasferimento o la liquidazione delle somme maturate a titolo di indennità di buonuscita, non era stata eseguita. In particolare, dopo il passaggio dall’insegnamento statale al servizio presso il Consorzio ASI, il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento e il trasferimento dei periodi di servizio pre-ruolo e di ruolo ai fini della buonuscita. A seguito del diniego dell’INPDAP, aveva dovuto versare al Consorzio ASI € 15.738,00 per il riconoscimento e il riscatto dei servizi pregressi. Ha quindi chiesto che fosse dichiarato il suo diritto a ricevere tale somma e, in subordine, che le amministrazioni eseguissero il giudicato mediante il trasferimento all’ente competente delle somme dovute e la successiva liquidazione in suo favore. L’IRSAP ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non essere subentrato nei rapporti obbligatori dei Consorzi ASI soppressi. Il Consorzio ASI ha a sua volta sostenuto di non essere competente, ritenendo che l’obbligo gravasse esclusivamente sull’INPS, subentrato all’INPDAP.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei confronti dell’INPS e del Consorzio ASI di Caltagirone in liquidazione, ordinando loro di dare esecuzione, ciascuno secondo le proprie competenze, al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2934/2020 entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Secondo il giudice, la sentenza ottemperanda aveva accertato la competenza del Consorzio ASI a recuperare la quota dovuta per il servizio statale e aveva annullato il diniego dell’INPDAP; pertanto l’INPS, quale successore dell’INPDAP, deve trasferire al Consorzio le somme maturate per il servizio statale dal 16 dicembre 1972 al 31 gennaio 1988, mentre il Consorzio deve procedere alla successiva liquidazione in favore del ricorrente. Il TAR ha escluso che l’IRSAP fosse soggetto passivo del rapporto obbligatorio: esso non era parte del giudizio definito nel 2020 e, secondo la normativa regionale richiamata e l’orientamento del CGARS, le poste attive e passive dei Consorzi ASI in liquidazione restano imputate alla gestione separata dei singoli Consorzi, senza transitare all’IRSAP o alla Regione. In caso di ulteriore inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Responsabile dell’Ufficio Territoriale dell’INAIL di Caltagirone, con facoltà di delega, incaricato di completare l’esecuzione entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta dell’interessato. L’INPS è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato; le spese sono state compensate nei rapporti con il Consorzio e l’IRSAP.

Norme richiamate

  • art. 19 l.r. Sicilia n. 8/2012, come sostituito dall’art. 19, punto d), l.r. Sicilia n. 8/2016

    In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all’IRSAP ovvero nel bilancio della Regione. Ogni singola liquidazione di cui al presente comma è amministrata, ai fini della celere conclusione delle operazioni di liquidazione, da un commissario liquidatore nominato dall’assessorato regionale per le attività produttive …

    Le posizioni debitorie dei Consorzi ASI soppressi non transitano all’IRSAP né alla Regione, ma restano riferibili alla gestione liquidatoria separata del singolo Consorzio, che conserva autonoma soggettività giuridica e processuale.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il compenso del commissario ad acta deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, termine che decorre dalla conclusione dell’incarico e non dal successivo deposito della relazione.

  • art. 99 c.p.a.

    null

  • art. 112 c.p.a.

    La sentenza richiama l’azione di ottemperanza quale strumento per ottenere l’esecuzione del giudicato e consente al giudice di ordinare alle amministrazioni gli adempimenti necessari, nominando un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato ha annullato il diniego dell’amministrazione previdenziale al trasferimento o alla liquidazione di somme dovute, l’amministrazione subentrata all’ente originario deve porre in essere gli adempimenti esecutivi individuati dalla sentenza, senza poter reiterare il diniego già annullato.
  • La soppressione legislativa di un ente pubblico e il trasferimento delle sue funzioni a un nuovo organismo non comportano automaticamente il trasferimento a quest’ultimo delle singole posizioni debitorie dell’ente soppresso, quando la legge regionale mantiene tali posizioni nella gestione liquidatoria separata dell’ente originario.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la legittimazione passiva va distinta dalla titolarità effettiva del rapporto obbligatorio: se il ricorrente prospetta la successione dell’amministrazione convenuta nel rapporto sostanziale, la questione sulla sua effettiva responsabilità attiene al merito e non giustifica un’estromissione preliminare.
  • Il giudice dell’ottemperanza può ordinare congiuntamente a più amministrazioni gli adempimenti esecutivi di rispettiva competenza e nominare fin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, fissando termini e modalità dell’intervento sostitutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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