Sentenza n. 884/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento a) - della Delibera n. 59 prot. UA 28/05/2025 RFI-VDO.DIN.DICSA.SAR\A0011\P\2025\00624, adottata da RFI nella qualità di concessionario delegato all’emanazione degli atti del procedimento espropriativo per il “Prolungamento della linea ferroviaria convenzionale in ambito metropolitano c.d. Completamento Metropolitana di Salerno: tratta Arechi – Pontecagnano Aeroporto di Salerno “Costa d’Amalfi”, notificata alla ricorrente il 08/09/2025, con la quale il suddetto concessionario, ex art. 12, comma 2, d.P.R. n. 327/2001 ed ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, ha approvato modifiche al progetto definitivo precedentemente adottato; b) - della Comunicazione di avvio del procedimento, preordinata all’adozione dell’atto che precede sub a), emanata da RFI il 28/05/2025 e pubblicata mediante avviso su quotidiani nazionali e locali, sul sito web della Regione Campania, all’Albo Pretorio del Comune di Salerno e sul sito web della società Italferr S.p.a.; c) - del Decreto 409 emanato da RFI – Ufficio Territoriale per le espropriazioni – in data 09/10/2025 in uno ai relativi allegati (all. 3, pag. 3 e ss.), notificato alla ricorrente il 22/10/2025, con il quale è stata disposta l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione degli immobili di proprietà della ricorrente indicati nell’accluso piano particellare e con il quale è stata altresì determinata l’indennità di espropriazione in via provvisoria; d) - del conseguente “Avviso di immissione in possesso e/o stato di consistenza per occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione e/o occupazione temporanea non preordinata all’espropriazione” emanato dalla società Italferr S.p.a. sub prot. DEO.DIC.PES.0311043.25.U del 10/10/2025, notificato alla ricorrente il 22/10/2025, in uno all’atto di cui al punto che precede sub c). e) - di ogni altro atto, preordinato, connesso e conseguenziale, non conosciuto e non conoscibile, che comunque possa ledere le ragioni della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti del procedimento espropriativo relativi al completamento della linea metropolitana di Salerno, comprendenti l'approvazione di modifiche al progetto definitivo, la comunicazione di avvio del procedimento, il decreto di occupazione d'urgenza con determinazione provvisoria dell'indennità e l'avviso di immissione in possesso
Esito
Favorevole al resistente (concessionaria espropriante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, proprietaria di un capannone industriale e del relativo piazzale utilizzato per la movimentazione di autobus e veicoli pesanti, ha impugnato gli atti del procedimento espropriativo promosso per la realizzazione di un'opera ferroviaria. Con il primo motivo ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative previste dalla legge n. 241/1990 e dal d.P.R. n. 327/2001, sostenendo che l'avviso di avvio del procedimento, pubblicato in forma collettiva, non indicasse le particelle catastali e i nominativi degli espropriandi e non consentisse quindi una partecipazione effettiva. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 2 e 12 del d.P.R. n. 327/2001 e degli artt. 49, 56 e 60 del d.P.R. n. 753/1980, nonché difetto di potere, istruttoria e motivazione ed eccesso di potere, sostenendo che le opere ricadessero nella fascia di rispetto ferroviaria e richiedessero una preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 753/1980, non acquisita prima dell'approvazione delle modifiche progettuali. È stato inoltre prospettato un conflitto di interessi di RFI, quale concessionaria della rete, autorità procedente e stazione appaltante. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 20, 22 e 22-bis del d.P.R. n. 327/2001, lamentando l'insufficiente motivazione del decreto di occupazione d'urgenza quanto alla particolare urgenza e alla qualità dell'opera, poiché il provvedimento avrebbe richiamato genericamente il cronoprogramma dei lavori.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente respinto. Quanto al primo motivo, il TAR ha ritenuto legittimo il ricorso alla pubblicità collettiva previsto dall'art. 11, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001, quando il numero dei destinatari renda gravosa la comunicazione personale. L'avviso di avvio del procedimento espropriativo non è soggetto a formalismi rigidi: è sufficiente che consenta di individuare il procedimento ablatorio e i beni interessati in modo idoneo a garantire la partecipazione. Nel caso concreto, anche a fronte delle contestate carenze descrittive, la ricorrente aveva acquisito conoscenza effettiva del procedimento, aveva presentato istanze di accesso e aveva formulato osservazioni sull'incidenza dell'espropriazione sull'attività d'impresa. Non è stato quindi dimostrato un concreto pregiudizio partecipativo o difensivo, sicché l'eventuale irregolarità è stata ritenuta meramente formale e non invalidante. Quanto al secondo motivo, il TAR ha chiarito che le norme sulle distanze dalla sede ferroviaria e sulla possibilità di derogare alle distanze legali riguardano principalmente i privati che intendano realizzare opere in prossimità della ferrovia e presuppongono una richiesta del soggetto interessato. Esse non si applicano nei termini invocati quando si tratti di interventi direttamente connessi all'infrastruttura ferroviaria e promossi dal gestore della rete. Per le opere comprese nella concessione nazionale, la valutazione di compatibilità con la sicurezza ferroviaria compete a RFI quale concessionaria e gestore dell'infrastruttura. Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato che le modifiche progettuali violassero le condizioni di sicurezza o fossero incompatibili con la normativa. Quanto al terzo motivo, il decreto di occupazione d'urgenza è stato ritenuto sufficientemente motivato. L'art. 22-bis del d.P.R. n. 327/2001 non impone una motivazione analitica e separata sui profili della particolare urgenza e della qualità dell'opera, essendo sufficiente che emergano le ragioni concrete incompatibili con il procedimento ordinario. Nel caso concreto, il decreto richiamava la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera e la necessità di rispettare il cronoprogramma e di realizzare tempestivamente l'infrastruttura. Il decreto di occupazione, quale atto attuativo della dichiarazione di pubblica utilità, può limitarsi a richiamare quest'ultima quando da essa risulti l'urgenza dei lavori. Non sono stati ravvisati difetto di istruttoria, carenza di motivazione, arbitrarietà, sproporzione o sviamento. Le spese sono state compensate integralmente per la peculiarità e complessità della controversia.
Norme richiamate
artt. 7, 8 e 9 l. 241/1990
Le garanzie partecipative devono essere valutate in relazione alla loro concreta efficacia e non secondo formalismi privi di incidenza sostanziale.
art. 11, comma 2, d.P.R. 327/2001
Consente la pubblicità collettiva dell'avviso di avvio del procedimento espropriativo quando il numero dei destinatari renda particolarmente gravosa la comunicazione personale; l'avviso deve comunque permettere di identificare il procedimento e i beni interessati.
artt. 49 e 60 d.P.R. 753/1980
Le prescrizioni sulle distanze dalla sede ferroviaria e le relative deroghe riguardano principalmente opere realizzate da privati in prossimità della ferrovia e non si applicano nei termini prospettati a interventi direttamente connessi all'infrastruttura ferroviaria promossi dal gestore.
art. 22-bis d.P.R. 327/2001
Il decreto di occupazione d'urgenza non richiede una motivazione analitica e separata sulla particolare urgenza e sulla qualità dell'opera; è sufficiente l'indicazione delle ragioni concrete che rendono incompatibile il procedimento ordinario, anche mediante il richiamo alla dichiarazione di pubblica utilità che abbia già affermato l'urgenza dei lavori.
art. 92 c.p.c.
Le spese possono essere compensate in presenza di ragioni connesse alla peculiarità della vicenda e alla complessità delle questioni esaminate.
Massime di principio
- Nell'avviso di avvio del procedimento espropriativo non sono necessari formalismi rigidi o indicazioni eccedenti la funzione informativa: l'avviso è legittimo quando consente di identificare il procedimento ablatorio e i beni interessati in misura sufficiente a permettere una partecipazione effettiva.
- L'eventuale incompletezza descrittiva dell'avviso di avvio del procedimento espropriativo non determina l'illegittimità degli atti successivi se il destinatario ha comunque acquisito conoscenza effettiva del procedimento, ha potuto interloquire con l'amministrazione e non dimostra uno specifico pregiudizio partecipativo o difensivo.
- Le norme sulle distanze dalla sede ferroviaria e sulle deroghe alle distanze legali sono rivolte principalmente ai privati che realizzano opere in prossimità della ferrovia; non operano nello stesso modo per interventi direttamente connessi all'infrastruttura ferroviaria e promossi dal relativo gestore.
- Per un decreto di occupazione d'urgenza è sufficiente una motivazione che renda percepibili le ragioni concrete dell'urgenza e l'incompatibilità del procedimento ordinario con la realizzazione dell'opera; il decreto può richiamare la precedente dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza quando questa costituisca il presupposto dell'occupazione e renda già evidente l'urgenza dei lavori.
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