Sentenza n. 13836/2026 - Roma, Sezione 3T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 10109/2025, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 ed era stato condannato il Ministero ad attribuirle il beneficio economico di euro 1.000,00, oltre accessori. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha affermato che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., l’ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e che, quando il titolo è una pronuncia civile resa in funzione di giudice del lavoro, il giudizio ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo deve accertare l’eventuale comportamento omissivo o elusivo dell’Amministrazione, senza integrare il contenuto del giudicato né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché la ricorrente aveva allegato l’inadempimento e il Ministero non aveva fornito alcuna prova o chiarimento circa la corretta esecuzione della sentenza, il TAR ha accertato l’inottemperanza e ha condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di provvedere entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Non è stata disposta la penalità di mora, ritenuta non necessaria allo stato, salva una successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato
La disposizione consente di promuovere davanti al giudice amministrativo l’ottemperanza anche rispetto a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando occorra imporre alla pubblica amministrazione di conformarsi al relativo comando.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce il fondamento normativo del beneficio della Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato civile posto in esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a.
- Quando il titolo da eseguire è una sentenza civile resa dal giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo verifica l’esistenza di un comportamento omissivo o elusivo dell’Amministrazione, senza integrare il contenuto del giudicato né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- A fronte dell’allegazione dell’inadempimento da parte del creditore, la pubblica amministrazione debitrice deve fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta corretta esecuzione del giudicato; la mancata dimostrazione dell’adempimento giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
- In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli il compito di dare esecuzione al giudicato dopo la scadenza del termine concesso all’Amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 1663/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 124/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 125/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 126/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 127/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 128/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →