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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30195/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato il giudizio di condanna per concorso in tentata rapina aggravata, ricettazione e reati connessi, deducendo, disgiuntamente: (i) la mancata esclusione delle recidive; (ii) l'asserita inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla parte civile dopo l'ammissione dell'imputato al giudizio abbreviato; (iii) l'eccessiva entità della provvisionale liquidata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi integralmente inammissibili. Motivazioni: i motivi relativi alla provvisionale non sono consentiti in cassazione perché la concessione e quantificazione della provvisionale è atto discrezionale e non impugnabile con ricorso per cassazione; i motivi sulla documentazione successiva al giudizio abbreviato sono inammissibili o privi di specificità perché reiterativi di censure già valutate dalla Corte territoriale e perché i ricorrenti non contrapongono argomentazioni specifiche alle ragioni della Corte di appello. La Corte chiarisce inoltre che, nel giudizio abbreviato, il divieto di ulteriori acquisizioni probatorie riguarda solo le prove sulla ricostruzione storica del fatto e sull'attribuibilità del reato, e non i documenti relativi all'azione civile o a presupposti/condizioni per attenuanti e benefici (riferimento all'art. 421, comma 3 c.p.p.). Per esito processuale, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176/2020

    Richiamata la forma procedurale con cui si è proceduto; menzionata solo come dato procedurale relativo alla modalità di trattazione del ricorso.

  • art. 581, comma 1, cod. proc. pen.

    Esige la specificità dei motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto alcuni motivi generici e privi della necessaria specificità.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Indica i requisiti di ammissibilità dei motivi di cassazione; la Corte ha giudicato i motivi come non consentiti o meramente reiterativi.

  • art. 421, comma 3, cod. proc. pen.

    gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione

    Interpretata nel senso che il divieto di nuove acquisizioni probatorie nel rito abbreviato riguarda solo le prove sulla ricostruzione fattuale e sull'attribuibilità del reato, mentre non impedisce l'apporto di documenti relativi all'azione civile o a questioni di responsabilità, attenuanti o benefici.

  • art. 416, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato come norma collegata alla formazione del fascicolo per il giudizio abbreviato e alla documentazione disponibile per le conclusioni.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile o proposto con colpa; la Corte ha applicato una sanzione di euro 3.000 per ciascun ricorrente.

Massime di principio

  • La quantificazione della provvisionale, essendo atto discrezionale del giudice, non è impugnabile con ricorso per cassazione; la via ordinaria di impugnazione riguarda il grado in cui la decisione può essere modificata nei gradi successivi, non la cassazione.
  • Nel giudizio abbreviato il divieto di nuove prove riguarda principalmente la ricostruzione storica del fatto e l'attribuzione del reato: documenti riferiti all'azione civile o a condizioni per attenuanti/benefici possono essere comunque valutati se ammessi prima della discussione, conformemente all'art. 421 c.p.p.
  • I motivi di cassazione devono essere formulati con la specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; doglianze generiche o semplici reiterazioni di censure già esaminate dalla Corte territoriale sono inammissibili.
  • Proporre ricorsi manifestamente inammissibili o privi di specificità può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi opportuno valutare la fondatezza e la conformità formale dei motivi prima di impugnare.
  • Per contestare l'applicazione della recidiva o la valutazione della condotta aggravante è necessario indicare punti di fatto o profili giuridici specifici e confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale; la mera affermazione del carattere "grave" della condotta, senza precisa censura motivazionale, rischia di essere considerata insufficiente.

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