Cassazione Civile, Ordinanza n. 22737/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La pronuncia riguarda esclusivamente un procedimento di correzione di errore materiale relativo a un precedente decreto della Corte di cassazione che aveva dichiarato estinto il giudizio di legittimità promosso dall'Agenzia delle Entrate contro il contribuente. Nel decreto originario la Corte aveva condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, ma nel dispositivo non aveva riportato la richiesta di distrazione delle spese formulata nel controricorso dal difensore della parte vittoriosa, il quale aveva dichiarato di agire come procuratore antistatario. Con istanza successiva il difensore del controricorrente ha chiesto la rettifica del provvedimento, deducendo l'omissione della statuizione sulla distrazione. La Corte ha qualificato tale omissione come errore materiale emendabile con il procedimento di correzione e ha disposto la rettifica del dispositivo, mantenendo ferma la liquidazione delle spese già effettuata e aggiungendo la distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica del dispositivo del precedente decreto di estinzione, inserendo la clausola di distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stato precisato che resta invariato l'importo delle spese già liquidato nel decreto originario. Non vi è una decisione di merito sulla controversia principale, ma solo la correzione del provvedimento precedente.
Norme richiamate
richiamato quale base procedurale del decreto originario di estinzione del giudizio di cassazione
richiamato quale norma del procedimento definitorio del giudizio di legittimità nel cui ambito era stato emesso il decreto originario
indicato come disciplina applicabile alla correzione degli errori materiali del provvedimento
richiamato insieme all'art. 287 c.p.c. come strumento per emendare l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, qualificata come errore materiale
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese, quando la richiesta sia stata ritualmente formulata e il difensore abbia dichiarato di anticiparne il pagamento, integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione del provvedimento.
- La correzione dell'errore materiale può aggiungere la statuizione sulla distrazione senza incidere sull'importo delle spese già liquidato, che resta fermo.
- Nel procedimento di correzione, la Corte si limita a rettificare il dispositivo del precedente provvedimento per renderlo conforme alla richiesta e al contenuto processuale già emerso, senza riesaminare il merito della controversia.
- rami
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