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Sentenza

Sentenza n. 430/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio - Sez. Lavoro, n. 799/2024, del 5.12.2024.

Giustizia amministrativa202502473

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro n. 799/2024, relativa all'erogazione della Carta Docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro n. 799/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 9 dicembre 2024, con la quale era stato riconosciuto il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta Docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi euro 1.500,00. Deduceva che, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Chiedeva quindi l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun pagamento. La documentazione prodotta e le dichiarazioni della ricorrente dimostravano l'inadempimento, mentre il Ministero, costituitosi con una memoria di stile, non aveva contestato né l'esistenza né l'ammontare del credito e non aveva fornito indicazioni sull'iter di pagamento. Il giudice ha quindi dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di effettuare integralmente il pagamento entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d'ora il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per eseguire il pagamento, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente. È stata invece respinta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, avuto riguardo alle difficoltà connesse ai vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e soprattutto all'esiguità del debito, la penalità sarebbe risultata manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ai sensi del comma 4, lett. e), disporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non deve essere disposta quando, in concreto, risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative; la valutazione deve considerare anche le peculiarità del debitore pubblico, il rischio di locupletazioni eccessive e l'eccessiva afflittività della sanzione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede, per il pagamento delle somme dovute dalle pubbliche amministrazioni in forza di titoli esecutivi, il termine dilatorio di 120 giorni, il cui decorso consente di accertare l'inottemperanza in caso di mancato adempimento.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico della Carta Docente riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, unitamente alla mancata esecuzione del titolo passato in giudicato e ritualmente notificato, consente di accertare l'inottemperanza dell'amministrazione.
  • Quando l'amministrazione non contesta né l'esistenza né l'ammontare del credito risultante dal titolo esecutivo e non fornisce prova di pagamenti, neppure parziali, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento integrale entro un termine prestabilito.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, indicandone i poteri, il termine per intervenire e ponendo gli oneri dell'attività commissariale a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: deve essere negata quando, valutate concretamente le condizioni del debitore pubblico, i vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l'entità del debito, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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