Cassazione Civile, Ordinanza n. 11104/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una società incaricata della riscossione per conto della cessionaria di un credito ha intimato precetto di pagamento a due debitori sulla base di un contratto di mutuo ipotecario. I debitori hanno proposto opposizione sia all’esecuzione sia agli atti esecutivi, contestando, tra l’altro, la nullità del precetto per mancata preventiva notificazione del titolo esecutivo. Il Tribunale ha riqualificato il mutuo come mutuo ordinario e ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi, ritenendo che l’omessa notifica del titolo dovesse essere accompagnata dalla deduzione di uno specifico pregiudizio e che la proposizione congiunta dell’opposizione all’esecuzione avrebbe comunque sanato il vizio. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione degli artt. 479, 480, comma 2, e 617 c.p.c., sostenendo che l’omessa notifica del titolo in forma esecutiva integra di per sé un vizio formale del precetto denunciabile ex art. 617 c.p.c., senza bisogno di allegare un ulteriore danno specifico, e che tale nullità non è sanata dalla contestuale opposizione all’esecuzione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che la mancata notifica preventiva o contestuale del titolo esecutivo in forma esecutiva rende viziato il precetto come irregolarità/nullità formale deducibile con opposizione agli atti esecutivi, senza necessità di allegare un pregiudizio ulteriore rispetto a quello insito nella violazione della forma prescritta. Ha inoltre escluso che tale nullità sia sanata per raggiungimento dello scopo dalla proposizione congiunta di opposizione ex art. 615 c.p.c. e opposizione ex art. 617 c.p.c. Il secondo motivo, proposto in via subordinata, è stato assorbito. La sentenza del Tribunale di Napoli è stata cassata con rinvio al medesimo Tribunale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
usato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per denunciare errori di diritto nella decisione impugnata
art. 474 c.p.c.
richiamato come norma che impone la previa esistenza del titolo esecutivo per l’esecuzione forzata e le relative formalità
art. 475 c.p.c.
richiamato in relazione alla spedizione del titolo in forma esecutiva
art. 479 c.p.c.
interpretato nel senso che il precetto deve essere preceduto o almeno accompagnato dalla notificazione del titolo esecutivo in forma esecutiva
art. 480, comma 2, c.p.c.
la sua violazione comporta nullità testuale del precetto per omessa notificazione del titolo esecutivo
art. 617 c.p.c.
è il rimedio per far valere l’irregolarità formale derivante dall’omessa notifica del titolo in forma esecutiva
art. 615 c.p.c.
l’opposizione all’esecuzione può essere proposta anche congiuntamente, ma non sana il vizio formale del precetto
art. 156, ultimo comma, c.p.c.
esclusa la sanatoria per raggiungimento dello scopo della nullità del precetto conseguente all’omessa notifica del titolo
artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione camerale del ricorso
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato anche per il deposito della memoria
art. 617 c.p.c.
opposizione agli atti esecutivi
consente di dedurre il vizio formale dell’atto di precetto derivante dalla mancata osservanza delle formalità preliminari all’esecuzione
Massime di principio
- L’omessa notificazione del titolo esecutivo in forma esecutiva prima o contestualmente al precetto integra un vizio formale dell’atto, deducibile con opposizione agli atti esecutivi, senza che il debitore debba allegare e provare uno specifico pregiudizio ulteriore rispetto alla violazione della formalità prescritta.
- Le formalità previste dagli artt. 474 e ss. c.p.c. per l’avvio dell’esecuzione forzata hanno carattere essenziale: la loro inosservanza determina l’inefficacia o nullità formale degli atti esecutivi o pre-esecutivi viziati.
- La nullità del precetto derivante dall’omissione della notifica del titolo esecutivo non è sanabile per raggiungimento dello scopo per il solo fatto che il debitore abbia proposto anche opposizione all’esecuzione.
- In presenza di una nullità testuale del precetto, il pregiudizio al diritto di difesa del debitore è ritenuto in via astratta dal legislatore, perché il debitore deve poter confrontare la pretesa azionata con il contenuto del titolo esecutivo.
- Non è coerente con la disciplina dell’esecuzione forzata subordinare l’ammissibilità dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. alla prova di una conoscenza aliunde del titolo da parte del debitore.
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