Sentenza n. 6758/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) n. 13165/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l'impugnazione della graduatoria finale e degli atti della procedura concorsuale per vice ispettore
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante, già promosso alla qualifica di vice sovrintendente per meriti straordinari, ha contestato la graduatoria finale di un concorso interno per vice ispettore, nonché i relativi atti di approvazione, la circolare di avvio del corso, il bando e gli atti presupposti. Ha sostenuto che, nella valutazione dei titoli di servizio, l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare la maggiore anzianità giuridica derivante dal riallineamento della decorrenza della qualifica imposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2020. In appello ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dei criteri relativi agli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, sostenendo che il rapporto di impiego ancora in corso non potesse qualificarsi come esaurito. Con il secondo motivo ha dedotto l'omesso esercizio del potere di disapplicazione della norma dichiarata incostituzionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'efficacia retroattiva delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale è limitata dai rapporti esauriti. Nell'ambito del pubblico impiego rientrano tra tali rapporti anche gli atti di inquadramento consolidatisi per mancata tempestiva impugnazione. La permanenza del rapporto di lavoro non impedisce che singole situazioni giuridiche, costituenti il contenuto del rapporto, divengano definitive e insensibili a successive declaratorie di illegittimità costituzionale. L'appellante non aveva tempestivamente impugnato né l'aggiornamento del ruolo né il bando concorsuale nelle parti pregiudizievoli e, mediante l'impugnazione della graduatoria, mirava a conseguire indirettamente il risultato che avrebbe dovuto perseguire contestando gli atti di inquadramento nei termini decadenziali. Ha respinto anche il secondo motivo, escludendo che il giudice comune possa disapplicare una norma di legge o un atto avente forza di legge ritenuto incostituzionale, poiché la declaratoria di incostituzionalità delle norme primarie è riservata alla Corte costituzionale. Il principio vale anche quando la norma sia già stata dichiarata incostituzionale, ma continui a regolare rapporti esauriti in ragione dei limiti dell'efficacia retroattiva della pronuncia. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 71 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335
La disposizione è richiamata quale base della promozione alla qualifica di vice sovrintendente per meriti straordinari.
art. 75, comma 1, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335
La disposizione, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2020, riguarda il riallineamento della decorrenza giuridica della qualifica attribuita per meriti straordinari.
art. 136 Cost.
È richiamato, insieme all'art. 30 della legge n. 87 del 1953, quale fondamento del limite dei rapporti esauriti all'efficacia retroattiva delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale.
art. 97, comma 2, Cost.
È invocato dall'appellante a sostegno della necessità di applicare la declaratoria di incostituzionalità al rapporto di impiego ancora in corso; il motivo è stato respinto.
art. 36, comma 1, Cost.
È invocato dall'appellante in relazione alla proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro; il motivo è stato respinto.
art. 30 legge 11 marzo 1953, n. 87
È richiamato, insieme all'art. 136 Cost., quale fondamento del limite dei rapporti esauriti all'efficacia retroattiva delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale.
Massime di principio
- L'efficacia retroattiva delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale incontra il limite dei rapporti esauriti, secondo il combinato disposto dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 della legge n. 87 del 1953.
- Nel pubblico impiego, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso, i singoli atti di inquadramento possono costituire situazioni giuridiche esaurite quando si siano consolidati per mancata tempestiva impugnazione.
- Una successiva procedura selettiva non può essere utilizzata per rimettere indirettamente in discussione atti di inquadramento ormai inoppugnabili e per eludere i termini decadenziali dell'azione di annullamento.
- Il giudice comune non può disapplicare norme di legge o atti aventi forza di legge ritenuti incostituzionali, poiché la declaratoria di incostituzionalità delle norme primarie è riservata alla Corte costituzionale; ciò vale anche quando la norma già dichiarata incostituzionale continui a disciplinare rapporti esauriti.
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