Sentenza n. 116/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia e guardiania, giudizio di non congruità dell'offerta e conseguente aggiudicazione a un'altra cooperativa sociale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale di verifica della congruità del 30 aprile 2026, l'esclusione, l'aggiudicazione alla controinteressata, le comunicazioni di esito e il diniego di autotutela. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione della lex specialis e dell'art. 32, commi 4 e seguenti, della legge provinciale n. 2/2016, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, travisamento, irragionevolezza e sviamento. La ricorrente sosteneva che il costo della manodopera fosse stato correttamente calcolato sulla base del monte ore annuo stimato dalla stazione appaltante, pari a 5.640 ore, e che la clausola sociale consentisse di assumere integralmente il personale uscente destinando parte di esso ad altre commesse. Contestava inoltre la lex specialis nella parte in cui, a suo avviso, non prevedeva l'opzione di assumere soltanto la quota di personale corrispondente alle effettive esigenze del nuovo appalto. L'offerta, prima classificata, prevedeva un ribasso del 20,38 per cento e costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante. Nel corso della verifica di anomalia la concorrente aveva presentato due giustificazioni, ma non aveva chiarito né documentato come avrebbe sostenuto il costo dell'intero personale uscente assunto con la clausola sociale, né quale parte di tale personale avrebbe destinato ad altre commesse. Le parti resistenti hanno eccepito anche la tardiva impugnazione della lex specialis.
La decisione
Il Collegio ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha rigettato il ricorso, prescindendo dall'esame delle eccezioni in rito. Ha rilevato che l'appalto era da eseguire a corpo, con corrispettivo annuale omnicomprensivo, e non a misura: il monte ore annuo di 5.640 ore costituiva una stima tendenziale della stazione appaltante e non un limite quantitativo remunerato delle prestazioni. La documentazione di gara evidenziava inoltre un monte ore settimanale del personale uscente pari a circa 159,75 ore, dal quale dovevano essere sottratte soltanto le ore relative a un dipendente non interessato dal passaggio; non emergeva quindi una riduzione delle prestazioni tale da giustificare il costo della manodopera indicato dalla ricorrente. La stazione appaltante aveva anzi rettificato in aumento il costo stimato, allineandolo a quello del personale uscente. Il giudizio di anomalia è stato ritenuto logicamente motivato: a fronte del ribasso del 20,38 per cento e dell'impegno a riassorbire integralmente il personale uscente, le giustificazioni non spiegavano come sarebbe stato coperto il relativo costo. La possibilità astratta di destinare parte del personale ad altre commesse non esonerava la concorrente dall'indicare tale scelta nelle giustificazioni, specificando il personale coinvolto, le commesse alternative e la relativa organizzazione. Il RUP aveva formulato due richieste di chiarimenti, la seconda delle quali richiamava espressamente il costo del personale uscente e l'impegno al suo integrale riassorbimento; non era quindi configurabile un difetto di contraddittorio o la necessità di ulteriori richieste. Il sindacato giudiziale sulla valutazione di anomalia, pur pieno ed effettivo, non è sostitutivo e consente soltanto di verificare logicità, coerenza dell'iter, istruttoria e assenza di travisamenti: nel caso concreto non sono emersi vizi manifesti. L'art. 32, comma 4-ter, della legge provinciale n. 2/2016 non era applicabile, perché la possibilità di ridurre il numero dei lavoratori presuppone che la riduzione risulti chiaramente dai documenti di gara, circostanza esclusa dalla tabella del personale passante. L'impugnazione della lex specialis è stata ritenuta priva di concreta lesività e comunque inconducente, poiché la decisione non si fondava sull'imposizione dell'utilizzo di tutto il personale uscente nella commessa, ma sulla mancata giustificazione economica dell'obbligo di riassorbimento assunto dalla concorrente. Sono stati salvati tutti gli atti impugnati. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della stazione appaltante e della controinteressata, liquidate in 2.000 euro oltre accessori per ciascuna parte costituita; nulla spese nei confronti del Comune non costituito.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, previa informazione alle parti; il Collegio ne ha ritenuto sussistenti i presupposti.
art. 61 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale fondamento della riserva della procedura a operatori economici e cooperative sociali aventi come scopo l'integrazione sociale e professionale di persone con disabilità o svantaggiate.
art. 32 l.p. n. 2/2016
Disciplina la clausola sociale e gli obblighi relativi al personale dell'appaltatore uscente; il Collegio ha escluso che, nel caso concreto, la norma imponesse o consentisse una riduzione del personale passante non risultante chiaramente dagli atti di gara.
art. 32, comma 4-ter, l.p. n. 2/2016
La possibilità di ridurre il numero dei lavoratori da impiegare in caso di modifica delle modalità esecutive presuppone che la riduzione emerga nettamente dai documenti di gara; tale presupposto non ricorreva.
art. 55 c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della domanda cautelare, nell'ambito della quale il giudizio è stato definito con sentenza semplificata.
art. 119 c.p.a.
Richiamato quale disposizione sul rito abbreviato applicabile alle controversie in materia di contratti pubblici.
art. 120 c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale speciale per le controversie relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici.
art. 26 c.p.a.
Posto a fondamento della regolazione delle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato unitamente all'art. 26 c.p.a. per la condanna della parte soccombente alle spese processuali.
Massime di principio
- Nelle procedure di affidamento con prestazioni remunerate a corpo, il monte ore indicato dalla stazione appaltante per la stima del costo della manodopera costituisce, salvo diversa previsione della lex specialis, una stima delle esigenze del servizio e non un monte ore remunerato a misura né un limite che consenta di disattendere gli obblighi assunti mediante la clausola sociale.
- L'operatore economico che dichiari di riassorbire integralmente il personale dell'appaltatore uscente deve fornire, nella verifica di anomalia, spiegazioni coerenti e documentate sulla sostenibilità complessiva dell'offerta, anche qualora intenda destinare parte del personale ad altre commesse; la mera possibilità astratta di tale diversa utilizzazione non è sufficiente.
- La valutazione di congruità dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica. Il sindacato del giudice amministrativo è pieno ed effettivo, ma non sostitutivo: il giudice può verificare logicità, coerenza, adeguatezza dell'istruttoria e assenza di travisamenti, senza sostituire alla valutazione dell'amministrazione un diverso criterio economico.
- La stazione appaltante non è tenuta a formulare ulteriori richieste di chiarimenti quando abbia già sottoposto espressamente al concorrente, anche con una seconda richiesta, il profilo decisivo dell'anomalia e il concorrente non abbia fornito una spiegazione pertinente e documentata.
- La facoltà di ridurre il numero dei lavoratori da impiegare prevista dalla disciplina della clausola sociale presuppone che la riduzione delle esigenze occupazionali risulti in modo chiaro e obiettivo dai documenti di gara; non può essere desunta soltanto dal confronto tra un monte ore stimato e il personale impiegato nell'affidamento precedente.
- La contestazione della lex specialis è priva di concreta lesività quando l'esclusione non derivi da un divieto di modulare l'impiego del personale uscente, ma dalla mancata dimostrazione della sostenibilità economica dell'offerta rispetto all'obbligo di riassorbimento assunto dal concorrente.
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