Cassazione Penale, Sentenza n. 41402/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il decreto che ha confermato l'aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale (prolungamento di 2 anni e divieto di soggiorno nel Comune di Fermo). Si censura principalmente l'erronea applicazione dell'art. 14, comma 2, d.lgs. 159/2011: secondo la difesa la misura sarebbe già cessata perché, computando i periodi in cui la sorveglianza non è stata eseguita per sospensioni dovute a misure custodiali, il termine di 2 anni si sarebbe già compiuto. Inoltre si contesta l'imposizione del divieto di soggiorno a Fermo in quanto il preponente vi avrebbe la dimora abituale/domicilio e non potrebbe essere costretto a trasferirsi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno ritenuto correttamente applicabile l'art. 14, comma 2, del codice antimafia perché la misura non era risultata interamente eseguita: la Questura aveva attestato che, dopo l'ultimo arresto in flagranza del 25 maggio 2022, la sorveglianza speciale non era più stata riattivata e rimanevano 427 giorni di esecuzione. È quindi stato legittimo per il Tribunale disporre l'aggravamento (prolungamento e divieto di soggiorno) alla luce della reiterazione di gravi reati e della crescente pericolosità. Anche il divieto di soggiorno in Fermo è stato ritenuto legittimo: il ricorrente non ha dimostrato di essere residente (solo domiciliato) e l'esigenza di ordine pubblico prevale sul diritto alla permanenza quando ricorrono esigenze straordinarie.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), art. 14, comma 2
Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il tribunale verifica d'ufficio se la commissione di tale reato possa costituire indice della persistente pericolosità dell'agente; in tale caso il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena
La norma presuppone che la misura sia ancora in corso di esecuzione: se la misura non è cessata, il tribunale può riavviare il decorso del termine quando emergano condanne per reati commessi durante l'esecuzione e valutarne l'aggravamento per la persistente pericolosità
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), art. 14, comma 2-bis
L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare"; "il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi
La sospensione per custodia cautelare interrompe l'esecuzione della sorveglianza speciale; la riattivazione del decorso richiede la cessazione della custodia e la formale redazione del verbale di sottoposizione agli obblighi: senza quel verbale la misura non si reputa riattivata
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), art. 6
Richiamato dalla difesa in relazione al divieto di soggiorno; la Corte ha ritenuto che il diritto di permanere nella dimora abituale può essere limitato per straordinarie esigenze di ordine pubblico adeguatamente motivate
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato dal pubblico ministero per rilevare carenza di specificità della censura in cassazione: i motivi di ricorso devono essere formulati entro i canoni dei vizi di legittimità previsti dall'art. 606
Cass. Sez. 1, n. 40652 del 09/07/2014 (Zagaria)
Giurisprudenza citata per la regola che il giudice della prevenzione deve valutare lo stato di esecuzione della precedente misura e può, in presenza di nuovi elementi di fatto, aggravare la misura ancora in esecuzione o, se la precedente misura è già eseguita, applicare una nuova misura entro i limiti di legge
Massime di principio
- Se la sorveglianza speciale non è stata interamente eseguita (resta un residuo di esecuzione), la proposta della Questura va qualificata come richiesta di aggravamento e il giudice può applicare l'art. 14, comma 2, se emergono nuovi reati e condanne che indicano persistente pericolosità
- Le sospensioni dovute a misure custodiali interrompono l'esecuzione della sorveglianza speciale; la riattivazione del decorso del termine richiede la cessazione della custodia e la formale redazione del verbale di sottoposizione agli obblighi: senza tale formalità la misura non si considera riattivata
- Se la precedente misura è già stata integralmente eseguita, non può parlarsi di "aggravamento" ma occorre valutare l'irrogazione di una nuova misura, compatibilmente con il divieto del "bis in idem" e con i limiti di durata previsti dalla legge
- Il divieto di soggiorno nel luogo dove il prevenuto è domiciliato o dimorante può essere imposto se sussistono motivate e concrete esigenze di ordine pubblico; la mera dichiarazione di domicilio non è sufficiente a impedire il divieto quando la documentazione dimostri la concentrazione di attività criminose nel territorio
- In cassazione le censure devono essere specifiche e inquadrate nei vizi previsti dall'art. 606 c.p.p.; argomentazioni generiche o meramente ricostruttive dei fatti rischiano l'inammissibilità o il rigetto per manifesta infondatezza
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è importante: 1) documentare in modo preciso la residenza effettiva vs. domicilio; 2) produrre verbali o atti che dimostrino la riattivazione/cessazione della misura; 3) contestare puntualmente la qualificazione della proposta (aggravamento vs nuova misura) con riferimenti normativi e giurisprudenziali
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