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Sentenza

Sentenza n. 1479/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento ​- del decreto n. -OMISSIS- (Posizione n. -OMISSIS-) del -OMISSIS-, notificato in data 7 dicembre 2022, con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione ha rigettato la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la domanda di concessione dell'equo indennizzo presentata dal ricorrente in data 16 settembre 2020 per l'infermità “Micosi fungoide Linfoma T cutaneo”; - di tutti gli atti presupposti, preparatori e comunque connessi, ivi espressamente compresi il parere nr. -OMISSIS-, reso nell'adunanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, emesso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, nella parte in cui ha giudicato non dipendente da causa di servizio l'infermità sofferta dal ricorrente, nonché il verbale della C.M.O di Firenze, mod. B n. -OMISSIS-, dell’-OMISSIS-, nella parte in cui ha ascritto la patologia sofferta dal ricorrente all'ottava categoria Tabella A.

Giustizia amministrativa202300186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo, unitamente al parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio e, limitatamente alla domanda proposta in epigrafe, al verbale della Commissione medico ospedaliera relativo all'ascrizione della patologia all'ottava categoria della Tabella A

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del diniego per esclusione del nesso causale tra la patologia tumorale, qualificata come linfoma cutaneo T/micosi fungoide, e il servizio prestato in numerose missioni all'estero e presso poligoni di tiro, in contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e nanoparticelle di metalli pesanti. Ha lamentato motivazione generica e stereotipata, mancata considerazione delle concrete mansioni svolte, dell'esposizione ambientale, dell'assenza di dispositivi di protezione e delle analisi attestanti la presenza di metalli pesanti nel sangue. Ha sostenuto che, alla luce dell'art. 603 d.lgs. 66/2010 e dei principi enunciati dall'Adunanza Plenaria, grava sull'Amministrazione l'onere di dimostrare una specifica genesi extra-lavorativa della patologia, una volta provati il servizio in contesti operativi tipizzati, le particolari condizioni ambientali o operative e il carattere tumorale della malattia. La domanda di annullamento del verbale della Commissione medico ospedaliera, nella parte relativa all'ascrizione all'ottava categoria della Tabella A, non è stata accompagnata da specifiche censure.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha richiamato il principio dell'Adunanza Plenaria n. 15/2025, secondo cui, per le patologie tumorali dei militari esposti a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti durante missioni o attività presso poligoni di tiro, la legge pone una presunzione relativa del nesso causale, superabile mediante la prova, a carico del Ministero della Difesa, di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. Il militare deve dimostrare di avere svolto un servizio rientrante nelle attività tipizzate, in particolari condizioni ambientali o operative, e di avere contratto una patologia tumorale espressiva del rischio; non deve invece provare in positivo un nesso eziologico certo o altamente probabile. Il parere del Comitato di verifica è stato ritenuto illegittimo perché si è limitato a richiamare fattori patogenetici alternativi generici e non dimostrati, ha negato valore alle analisi sulla presenza di metalli pesanti e ha posto sul militare l'onere di provare una correlazione certa con il servizio, senza indicare uno specifico fattore extra-lavorativo. Sono stati quindi annullati il decreto di rigetto e il parere del Comitato, con obbligo per quest'ultimo di rideterminarsi secondo i principi indicati. È stata invece respinta la domanda di annullamento del verbale della Commissione medico ospedaliera, poiché formulata soltanto in epigrafe e priva di specifiche censure. Le amministrazioni resistenti sono state condannate al pagamento delle spese di lite, liquidate in 4.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 603 d.lgs. 66/2010

    infermità o patologie tumorali insorte "in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali" in "particolari condizioni ambientali od operative"

    La disposizione individua uno specifico rischio professionale militare e fonda una presunzione relativa del nesso causale per le patologie tumorali contratte nei contesti operativi tipizzati; il militare deve provare il servizio in tali condizioni e il carattere tumorale della malattia, mentre l'Amministrazione deve dimostrare una specifica genesi extra-lavorativa.

  • art. 2087 c.c.

    È richiamato quale criterio sistematico per il riparto dell'onere probatorio: il militare deve dimostrare l'esposizione al rischio professionale tipizzato e la patologia tumorale, mentre l'Amministrazione è onerata della prova contraria.

  • d.P.R. 915/1978, Tabella A

    La Tabella A è stata utilizzata dalla Commissione medico ospedaliera per l'ascrizione della patologia all'ottava categoria; la relativa statuizione non è stata annullata per assenza di specifiche censure.

  • sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2025

    "quando è accertata una patologia tumorale di un militare esposto ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti in ragione del suo servizio prestato in particolari contesti operativi - la legge pone a suo favore una presunzione relativa sulla sussistenza del nesso di causalità, superabile se il Ministero della Difesa fornisce la prova contraria"

    Il principio nomofilattico applicato dal TAR impone di non addossare al militare la prova di un nesso eziologico certo o altamente probabile e richiede all'Amministrazione una prova specifica della genesi extra-lavorativa.

Massime di principio

  • Per le patologie tumorali contratte da militari impiegati in missioni nazionali o internazionali, presso poligoni di tiro o in siti di stoccaggio del munizionamento, quando siano dimostrate particolari condizioni ambientali o operative e l'esposizione a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti, l'art. 603 d.lgs. 66/2010 pone una presunzione relativa del nesso causale tra servizio e patologia.
  • Il militare deve dimostrare soltanto di avere svolto un servizio rientrante nelle attività tipizzate, in condizioni ambientali o operative idonee ad aumentare il rischio, e di avere contratto una patologia tumorale espressiva di tale rischio; non è tenuto a provare in positivo un nesso eziologico certo o altamente probabile.
  • L'Amministrazione può superare la presunzione relativa soltanto fornendo la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia; il mero richiamo a fattori patogenetici alternativi generici, alla multifattorialità della malattia o alla natura ubiquitaria delle nanoparticelle non è sufficiente.
  • È illegittimo per eccesso di potere il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio che escluda il nesso causale esclusivamente perché il militare non ha dimostrato una correlazione certa o altamente probabile tra la patologia e l'esposizione lavorativa, senza confrontarsi concretamente con le condizioni operative e con gli elementi probatori acquisiti.
  • La domanda di annullamento di un atto amministrativo deve essere sostenuta da specifiche censure; una contestazione formulata soltanto nell'epigrafe del ricorso, senza motivi riferiti allo specifico capo del provvedimento, non consente l'annullamento di quel capo.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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