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Sentenza

Sentenza n. 27/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento del provvedimento di sospensione dell’erogazione di contributi comunitari prot. AGEA. -OMISSIS- del 22 novembre 2023;

Giustizia amministrativa202400814

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di sospensione dell’erogazione di contributi comunitari fino alla concorrenza di € 154.263,61, oltre interessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente erogatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui AGEA, ai sensi dell’art. 33, comma 1, d.lgs. n. 228/2001, aveva sospeso i procedimenti di erogazione di contributi comunitari relativi a domande presentate per le campagne dal 2009 al 2013. La sospensione era fondata sulla comunicazione del rinvio a giudizio per la falsa attestazione della conduzione di terreni gravati da uso civico e privi di autorizzazione comunale, sul rapporto della Guardia di Finanza del 30 aprile 2020 relativo all’indebita percezione dei contributi e sugli esiti del procedimento penale. Con il primo motivo è stata dedotta la prescrizione dell’eventuale credito di AGEA alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione dell’art. 33, comma 1, d.lgs. n. 228/2001 e l’illegittimità della sospensione per assenza di notizie circostanziate di indebite percezioni, nonché eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta. La ricorrente ha inoltre valorizzato l’assoluzione relativa alla campagna 2013 e la prescrizione dei reati contestati per le campagne dal 2009 al 2012.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché, in materia di aiuti comunitari agricoli, il termine ordinario di recupero previsto dal diritto dell’Unione può essere sostituito da un termine nazionale più lungo, purché prevedibile e proporzionato; nell’ordinamento italiano opera il termine decennale dell’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo ex art. 2946 c.c. Tale termine decorre dalla scoperta effettiva del fatto e dal momento in cui l’amministrazione è posta in condizione di esercitare il potere di recupero. Nel caso concreto la decorrenza è stata individuata nella comunicazione ad AGEA del rapporto della Guardia di Finanza del 30 aprile 2020, sicché alla data del provvedimento, 22 novembre 2023, la prescrizione non era maturata. Anche il secondo motivo è stato respinto. L’art. 33, comma 1, d.lgs. n. 228/2001 collega il potere cautelare alla mera acquisizione di notizie, purché circostanziate e provenienti da organi di accertamento o controllo, senza imporre ad AGEA una completa e definitiva istruttoria prima della sospensione, essendo il definitivo accertamento riservato a una fase successiva. Il rapporto della Guardia di Finanza è stato ritenuto circostanziato e attendibile. La prescrizione dei reati contestati per alcune campagne, avendo natura processuale, non ha eliminato la storicità dei fatti, valutabili dall’amministrazione. Quanto all’assoluzione relativa alla campagna 2013, la Corte d’appello aveva comunque evidenziato l’oggettivo erroneo inserimento in domanda di un terreno non nella disponibilità dell’interessata. Il provvedimento di sospensione è stato quindi ritenuto legittimo. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in € 2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 1, d.lgs. n. 228/2001

    L’art. 33, comma 1, d.lgs. n. 228/2001 ricongiunge l’esercitabilità del potere cautelare alla mera acquisizione di “notizie”, ovvero alla comunicazione di fatti circostanziati provenienti da organi accertatori e di controllo.

    La sospensione cautelare dei procedimenti di erogazione può essere disposta quando l’organismo competente acquisisce notizie circostanziate provenienti da organi di accertamento o controllo; non è necessaria, in questa fase, un’istruttoria approfondita e definitiva sull’indebita percezione.

  • art. 3 Regolamento n. 95/2988/CEE

    Fissa in quattro anni il periodo entro il quale si deve procedere al recupero di ogni vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio comunitario, salvo termini diversi nei limiti indicati dalla norma.

    Il termine unionale di quattro anni può essere sostituito da un termine nazionale più lungo, purché prevedibile e proporzionato.

  • art. 2946 c.c.

    L’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo si prescrive nel termine di dieci anni.

    Per l’ordinamento italiano il recupero delle somme indebitamente percepite può essere soggetto al termine decennale di prescrizione, decorrente dalla scoperta effettiva del fatto e dalla possibilità concreta per l’amministrazione di esercitare il potere di recupero.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente e dei soggetti citati.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il potere cautelare di sospendere l’erogazione di contributi agricoli ai sensi dell’art. 33, comma 1, d.lgs. n. 228/2001 può essere esercitato sulla base della mera acquisizione di notizie circostanziate provenienti da organi istituzionalmente deputati all’accertamento e al controllo; nella fase cautelare non è richiesta la preventiva definizione completa dell’indebita percezione.
  • La prescrizione dei reati contestati, in quanto pronuncia di natura processuale, non elimina la storicità dei fatti sottostanti, che possono essere autonomamente valutati dall’amministrazione ai fini dell’adozione di misure amministrative cautelari o di decadenza.
  • In materia di recupero di aiuti comunitari agricoli, il termine di prescrizione può essere quello decennale previsto dall’art. 2946 c.c., quale termine nazionale più lungo rispetto a quello unionale, purché prevedibile e proporzionato; la decorrenza coincide con la scoperta effettiva dell’indebito e con la possibilità per l’amministrazione di esercitare il potere di recupero.
  • L’assoluzione penale perché il fatto non costituisce reato non impedisce, di per sé, la valutazione amministrativa degli elementi oggettivi dell’indebita percezione, quando dalla motivazione della sentenza penale emergano comunque circostanze rilevanti sul piano amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributi
RamiContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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