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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20704/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del GIP che aveva respinto la richiesta di dissequestro del compendio aziendale (CIN CIN BAR s.r.l.) sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nell'ambito del procedimento penale a carico di Ferrante Gianfranco, ritenuto effettivo titolare e indiziato di partecipazione alla 'ndrangheta e di delitti estorsivi. Le censure riguardavano, in sintesi: violazione degli artt. 240-bis c.p. e 321 co.2 c.p.p. e difetto di motivazione; vizio del principio del giudicato cautelare; mancata valutazione della consulenza tecnica di parte e di elementi probatori prodotti; insufficiente prova della disponibilità del bene in capo al Ferrante (si sosteneva l'assenza di gestione di fatto e di elementi che collegassero l'azienda al Ferrante), e la necessità di valutare la sproporzione fra valore del bene e capacità patrimoniali dei singoli terzi co-intestatari nonché la possibilità di limitare il sequestro alla quota eventualmente riconducibile all'indagato. Venivano inoltre lamentate valutazioni riduttive delle dichiarazioni di collaboratori e delle intercettazioni e l'omessa considerazione di elementi contabili e di fornitura giustificati dalla difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati o inammissibili. Ha confermato che il richiamo al giudicato cautelare personale può precludere la riconsiderazione soltanto della gravità indiziaria in ordine ai reati previsti dall'art. 240-bis, e ha ritenuto che nel caso concreto sussistessero elementi indizianti sufficienti a fondare la misura reale disposta (dichiarazioni di collaboratori corroborate da intercettazioni e accertamenti della PG indicanti il bar come luogo di incontro e collegamento con il gruppo Mancuso, nonché riscontri investigativi sulla partecipazione del Ferrante). La Corte ha inoltre chiarito che la confisca cd. "allargata" è diretta alla disponibilità effettuale del bene (possesso/"signoria di fatto") e non alla mera proprietà civilistica, per cui la circostanza della formale intestazione ai terzi non esclude la misura se è dimostrata la disponibilità in capo all'imputato. Le censure relative alla consulenza tecnica e alle giustificazioni contabili non sono state ritenute decisive a superare le esigenze indizianti indicate e le nuove questioni introdotte in memoria non rilevanti o non coerenti con i motivi principali di gravame sono state considerate inammissibili. Di conseguenza il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del compendio aziendale è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    Disciplina la confisca obbligatoria "allargata" nei confronti del condannato per i reati elencati; la confisca per equivalente riguarda quanto il condannato non può giustificare e di cui risulta titolare o avere la disponibilità anche tramite interposta persona in valore sproporzionato al reddito o all'attività

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; nel contesto cautelare reale rileva il fumus del reato che giustifica la misura reale funzionale alla confisca

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella difesa in ordine ai limiti di partecipazione dei terzi interessati nel procedimento cautelare (aspetto processuale relativo alla posizione dei terzi)

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto associativo (mafia/ndrangheta); la sua presenza nel catalogo dei reati di cui all'art. 240-bis rende possibile, ai fini del fumus, l'adozione di misure reali con finalità di confisca allargata

  • art. 512-bis cod. pen.

    Richiamato in comparazione dalla Corte per distinguere i presupposti della confisca diretta per profitto del reato; la confisca diretta richiede prova diversa rispetto alla confisca allargata

  • art. 1140 cod. civ.

    Richiamato per chiarire che la nozione di disponibilità ai fini della confisca coincide sostanzialmente con la nozione di possesso (art. 1140 c.c.) e non necessariamente con la proprietà civilistica

Massime di principio

  • In sequestri finalizzati alla confisca "allargata" ex art. 240-bis la valutazione rilevante è la disponibilità effettuale (possesso/signoria di fatto) del bene da parte dell'imputato, non la sola proprietà formale dei terzi intestatari
  • Il giudicato cautelare personale può avere effetto preclusivo limitato alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai reati che autorizzano la confisca allargata; tuttavia ciò non impedisce di valutare separatamente la prova della disponibilità reale del bene
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se corroborate da intercettazioni e altri accertamenti convergenti, possono costituire base indiziaria idonea a sostenere una misura reale in sede cautelare
  • La mera produzione di una consulenza tecnica difensiva che dimostri la liceità dell'attività commerciale o la regolarità di fatture non annulla automaticamente gli elementi indizianti che attestano la disponibilità del bene in capo all'indagato; occorrono elementi chiari e pregnanti per ribaltare il quadro indiziario
  • I terzi co-intestatari possono contestare il sequestro, ma devono offrire elementi specifici e concreti idonei a dimostrare l'assenza di disponibilità dell'imputato o la lecita provenienza delle risorse; le censure introdotte tardivamente o non sollevate nei gradi precedenti rischiano di essere inammissibili in Cassazione
  • Quando il bene è cointestato, l'analisi della sproporzione tra valore del bene e capacità patrimoniali deve considerare i singoli terzi; tuttavia se è dimostrata la disponibilità di fatto dell'imputato la misura reale può essere comunque giustificata

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