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Ordinanza

Ordinanza n. 174/2026 - Ancona, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600577

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e rigetto dell’istanza di aggiornamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore notificato il 9 aprile 2026, con il quale è stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ed è stata respinta la relativa istanza di aggiornamento, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né specifiche censure di violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il requisito del pregiudizio grave e irreparabile richiesto per la tutela cautelare. In particolare, l’Amministrazione ha dichiarato, senza contestazione del ricorrente, di avere comunque rilasciato un permesso di soggiorno ordinario per motivi di lavoro, soluzione già anticipata nel provvedimento impugnato. Tale rilascio ha escluso, allo stato, la configurabilità di un danno cautelare irreparabile. Il giudice non ha definito il merito della controversia e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.

    La tutela cautelare richiede, tra l’altro, la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto tale requisito è stato escluso per il rilascio di un permesso di soggiorno ordinario per motivi di lavoro.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La segreteria è stata incaricata di oscurare le generalità e gli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi a reati e condanne penali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito può essere escluso quando, nonostante l’atto impugnato, l’amministrazione abbia rilasciato un diverso titolo di soggiorno idoneo a consentire la permanenza e lo svolgimento dell’attività lavorativa.
  • Il rilascio, da parte dell’amministrazione, di un titolo amministrativo alternativo e sostitutivo rispetto a quello revocato può impedire la concessione della tutela cautelare quando non sia specificamente contestata la sua idoneità a evitare il danno grave e irreparabile prospettato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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