Ordinanza n. 174/2026 - Ancona, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e rigetto dell’istanza di aggiornamento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore notificato il 9 aprile 2026, con il quale è stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ed è stata respinta la relativa istanza di aggiornamento, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né specifiche censure di violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il requisito del pregiudizio grave e irreparabile richiesto per la tutela cautelare. In particolare, l’Amministrazione ha dichiarato, senza contestazione del ricorrente, di avere comunque rilasciato un permesso di soggiorno ordinario per motivi di lavoro, soluzione già anticipata nel provvedimento impugnato. Tale rilascio ha escluso, allo stato, la configurabilità di un danno cautelare irreparabile. Il giudice non ha definito il merito della controversia e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La tutela cautelare richiede, tra l’altro, la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto tale requisito è stato escluso per il rilascio di un permesso di soggiorno ordinario per motivi di lavoro.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La segreteria è stata incaricata di oscurare le generalità e gli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi a reati e condanne penali mediante oscuramento.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito può essere escluso quando, nonostante l’atto impugnato, l’amministrazione abbia rilasciato un diverso titolo di soggiorno idoneo a consentire la permanenza e lo svolgimento dell’attività lavorativa.
- Il rilascio, da parte dell’amministrazione, di un titolo amministrativo alternativo e sostitutivo rispetto a quello revocato può impedire la concessione della tutela cautelare quando non sia specificamente contestata la sua idoneità a evitare il danno grave e irreparabile prospettato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 401/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 402/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 403/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 404/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 405/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 406/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →