Cassazione Penale, Sentenza n. 46987/2022 del 13/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per cessione continuata di cocaina (periodo novembre 2010 - maggio 2014) denunciando: 1) eccessività della pena per violazione dei principi costituzionali e degli artt. 132 e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva (per El Guennouni rilevano la distanza temporale dall'unico precedente; per Arbia e Alami contestano l'applicazione della recidiva in presenza di continuazione con pregresse condanne relative a fatti del 2013-2014); 2) errore nella qualificazione non riconoscendo la causa di non punibilità attenuata per lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, atteso il modesto quantum, il numero limitato di cessioni e cessionari, il ruolo gregario dei ricorrenti e la loro marginalità sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e manifestata infondatezza, rilevando che i ricorrenti non si sono confrontati in modo specifico con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata. Il Collegio ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui sussistevano elementi che escludevano la lieve entità (continuità delle cessioni, numerosità delle dosi e dei clienti, organizzazione rudimentale, ricavi significativi) e che la recidiva poteva legittimamente concorrere con la continuazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 132 cod. pen.
Norma richiamata dai ricorrenti in relazione al parametro di determinazione della pena; la Corte non ha ritenuto tale richiamo idoneo a dimostrare l'eccesività del trattamento sanzionatorio alla luce delle risultanze probatorie
art. 133 cod. pen.
Richiamato in tema di valutazione delle circostanze e determinazione della pena; la Corte ha ritenuto la pena congrua rispetto alla gravità, reiterazione e pericolosità sociale
art. 99 cod. pen. (recidiva)
Applicata quale circostanza soggettiva aggravante; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della recidiva e ha affermato la compatibilità fra recidiva e continuazione quando sussistono i presupposti
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Norma che prevede l'ipotesi attenuata per lieve entità; la Corte ha escluso l'applicabilità perché mancava la minima offensività richiesta alla luce di dati quantitativi e qualitativi (continuità, numerosità delle cessioni, organizzazione, ricavi)
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e sezionali) richiamata
Richiamati precedenti che stabiliscono: a) l'assenza di incompatibilità tra recidiva e continuazione; b) il principio per l'applicazione dell'ipotesi lieve dell'art. 73 comma 5, secondo cui anche un solo indice assorbente può escludere l'attenuante
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico e circostanziato con le argomentazioni della motivazione impugnata; motivi generici o ripetizione di argomenti già valutati dal giudice di merito sono spesso dichiarati inammissibili
- La recidiva (circostanza soggettiva) e la continuazione (fictio iuris per temperare il trattamento) possono concorrere: la loro applicazione congiunta è ammessa se ricorrono i presupposti di legge
- Per ottenere il riconoscimento della lieve entità ex art. 73 comma 5 DPR 309/1990 è necessaria la prova della minima offensività complessiva della condotta valutata su parametri qualitativi, quantitativi, modalità e circostanze; la presenza di un unico indice 'assorbente' contrario (es. continuità, organizzazione, rilevanti ricavi) può escludere l'attenuante
- La valutazione del numero di cessioni, della loro periodicità, dell'organizzazione e dei ricavi è centrale nelle fattispecie di spaccio: elementi tali da dimostrare una attività non occasionale e dunque escludere qualificazioni attenuanti
- Nel formulare impugnazioni sulle misure della pena è utile indicare comparazioni numeriche e riferimenti normativi/giurisprudenziali puntuali e spiegare perché la valutazione del giudice di merito sarebbe illogica o contraddittoria, evitando argomentazioni generiche
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