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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6254/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deducendo: (1) violazione di legge per la trattazione cartolare in appello nonostante la richiesta di discussione orale formulata dall'avvocato Di Cecco, il quale però aveva riservato di depositare la nomina; (2) vizio di motivazione nella valutazione della recidiva e nell'esclusione delle attenuanti generiche, contestando l'uso del precedente specifico e chiedendo che la recidiva fosse valutata alla luce di una più elevata capacità delinquenziale e non solo della mera esistenza di una precedente condanna.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto legittima la trattazione cartolare perché la richiesta di discussione orale era stata avanzata da un difensore non ancora legittimato agli atti dell'ufficio (la nomina non era stata depositata), per cui l'istanza non poteva essere accolta. Sul secondo motivo ha confermato che la Corte di appello ha fornito motivazione esaustiva e congrua: l'esistenza di un radicamento dell'imputata nell'attività di spaccio, svolta abitualmente e con modalità che denotano una particolare "professionalità", giustifica l'esclusione delle attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    La norma è l'inquadramento del reato per cui è stata condannata l'imputata; la Corte ha confermato la sussistenza del reato sulla base della valutazione di merito svolta in grado d'appello

  • Regole processuali sulla legittimazione del difensore e sulla trattazione cartolare

    La richiesta di trattazione orale deve essere proposta da un difensore effettivamente legittimato agli atti davanti all'ufficio giudiziario (la legittimazione sorge con il deposito della nomina); istanze provenienti da soggetti che hanno riservato il deposito della nomina non sono ritualmente proposte

Massime di principio

  • Una richiesta di discussione orale è valida solo se presentata da un difensore formalmente legittimato agli atti: la nomina deve essere depositata per far valere tale istanza in sede giudiziaria
  • La Corte di appello ha ampia discrezionalità nel valutare attenuanti e recidiva; la Corte di Cassazione sindaca solo la presenza di vizi di motivazione manifesti, illogicità o contraddizioni
  • La presenza di un precedente specifico può legittimare l'esclusione delle attenuanti generiche e l'aumento per recidiva quando emergono elementi di abitualità e "professionalità" nell'attività criminosa
  • Per preservare i diritti processuali (es. diritto di discussione orale), l'imputato deve assicurarsi che la nomina del nuovo difensore sia tempestivamente depositata nei termini utili
  • I ricorsi che sollevano questioni di merito basate su apprezzamenti discrezionali della corte di merito hanno scarse probabilità di accoglimento in Cassazione se la motivazione appare congrua e non manifestamente illogica

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