Regolamento (UE) 2018/242
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/242 della Commissione, del 15 febbraio 2018, relativo all'autorizzazione di es-3(cis)-en-1-olo, non-6-en-1-olo, ott-3-en-1-olo, non-6(cis)-enale, es-3(cis)-enale, ept-4-enale, acetato di es-3(cis)-enile, formiato di es-3(cis)-enile, butirrato di es-3-enile, esanoato di es-3-enile, isobutirrato di es-3(cis)-enile, citronellolo, (-)-3,7-dimetil-6-otten-1-olo, citronellale, 2,6-dimetilept-5-enale, acido citronellico, acetato di citronellile, butirrato di citronellile, formiato di citronellile, propionato di citronellile, 1-etossi-1-(3-esenilossi)etano e isovalerato di es-3-enile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, in applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003, venti sostanze aromatiche già esistenti nel registro degli additivi per mangimi, classificandole nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale delle sostanze aromatizzanti. L’autorizzazione è subordinata a condizioni tecniche di impiego, limiti di tenore raccomandato, prescrizioni di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori. Sono inoltre previste disposizioni transitorie per lo smaltimento delle scorte prodotte ed ეტichettate secondo il regime previgente.
Autorizzazione di una serie di sostanze aromatiche come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con condizioni d’uso, etichettatura e misure transitorie.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea, con riferimento agli additivi elencati nell’allegato e ai prodotti che li contengono: additivo, premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti. Riguarda tutte le specie animali, con alcune prescrizioni differenziate per i gatti rispetto alle altre specie/categorie e con regole transitorie distinte per animali da produzione alimentare e non da produzione alimentare. Non disciplina l’acqua di abbeveraggio, poiché la relativa domanda è stata ritirata, ma consente l’uso dei mangimi composti successivamente somministrati nell’acqua.
Autorizzazione di additivi aromatici per mangimi destinati a tutte le specie animali
Il regolamento dà attuazione al regolamento (CE) n. 1831/2003 e autorizza una serie di sostanze aromatiche già esistenti nel registro degli additivi per mangimi. L’intervento si fonda sul parere favorevole dell’EFSA del 12 luglio 2016 e mira a confermare l’impiego di tali sostanze come additivi organolettici, con prescrizioni tecniche e di sicurezza.
Contesto normativo e valutazione scientifica
La Commissione richiama la disciplina generale sugli additivi per mangimi contenuta nel regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e il meccanismo di riesame degli additivi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE. Le sostanze in questione erano state autorizzate a tempo indeterminato dalla direttiva 70/524/CEE, poi iscritte nel registro degli additivi come prodotti esistenti. L’EFSA ha concluso che, alle condizioni proposte, non vi sono effetti nocivi per salute animale, salute umana o ambiente e che non è necessaria una ulteriore dimostrazione di efficacia, essendo la funzione nei mangimi sostanzialmente identica a quella negli alimenti.
Sostanze autorizzate e classificazione
L’allegato elenca le sostanze autorizzate, tutte incluse nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "sostanze aromatizzanti". Tra esse figurano, a titolo esemplificativo, es-3(cis)-en-1-olo, non-6-en-1-olo, ott-3-en-1-olo, vari enali, esteri del gruppo es-3(cis)-enile, citronellolo, (-)-3,7-dimetil-6-otten-1-olo, citronellale, 2,6-dimetilept-5-enale, acido citronellico e i relativi esteri, oltre a 1-etossi-1-(3-esenilossi)etano e isovalerato di es-3-enile. Le sostanze sono descritte con numero di identificazione, purezza minima, formula chimica, numero CAS e numero Flavis.
Condizioni di impiego, limiti e modalità di incorporazione
L’allegato prescrive che gli additivi siano incorporati nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso devono contenere le condizioni di conservazione e di stabilità. Per ciascuna sostanza è fissato un tenore massimo raccomandato nel mangime completo con umidità del 12 %; in molti casi il limite è 5 mg/kg, mentre per alcune sostanze è 1 mg/kg. Per il citronellolo e per alcune sostanze correlate è previsto un regime differenziato: 1 mg/kg per i gatti e 5 mg/kg per le altre specie e categorie. L’additivo etichettato deve riportare espressamente il tenore massimo raccomandato applicabile.
Etichettatura e informazione lungo la filiera
Quando il tenore di sostanza attiva nel mangime completo supera il valore indicato, l’etichettatura delle premiscele e dei mangimi composti, nonché delle materie prime per mangimi, deve indicare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva. La logica della disciplina è consentire un controllo agevole della conformità e una corretta informazione degli utilizzatori lungo la catena produttiva.
Sicurezza degli operatori e dispositivi di protezione
La Commissione recepisce le indicazioni dell’EFSA su possibili pericoli legati al contatto con la pelle, gli occhi e le vie respiratorie. In particolare, molte sostanze sono classificate come irritanti per il sistema respiratorio. Per questo gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre l’esposizione; se tali misure non bastano, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale, inclusi protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza. Non sono previste specifiche prescrizioni di monitoraggio post-immissione sul mercato.
Acqua di abbeveraggio e ambito dell’autorizzazione
Il richiedente ha ritirato la domanda relativa all’acqua di abbeveraggio. Il regolamento chiarisce tuttavia che le sostanze possono essere impiegate nei mangimi composti successivamente somministrati nell’acqua, senza che ciò equivalga a un’autorizzazione diretta per l’acqua stessa.
Misure transitorie
Per consentire l’adeguamento degli operatori, l’articolo 2 introduce un regime transitorio. Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 15 settembre 2018 secondo le norme previgenti possono essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento scorte. Per i mangimi e le materie prime destinati ad animali da produzione alimentare, la data limite per la produzione ed etichettatura secondo il vecchio regime è il 15 marzo 2019; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 15 marzo 2020.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione delle sostanze aromatiche
L’articolo 1 autorizza le sostanze elencate nell’allegato come additivi per mangimi appartenenti alla categoria "additivi organolettici" e al gruppo funzionale "sostanze aromatizzanti", alle condizioni fissate nell’allegato stesso. L’autorizzazione concerne tutte le specie animali.
Condizioni d’impiego e limiti raccomandati
Per tutte le sostanze l’allegato prevede l’incorporazione nei mangimi sotto forma di premiscela, l’indicazione delle condizioni di conservazione e stabilità nelle istruzioni d’uso e limiti massimi raccomandati nel mangime completo con umidità al 12 %. Per molte sostanze il limite è pari a 5 mg/kg; per alcune a 1 mg/kg; per citronellolo, (-)-3,7-dimetil-6-otten-1-olo, citronellale, 2,6-dimetilept-5-enale, acido citronellico, acetato di citronellile, butirrato di citronellile, formiato di citronellile e propionato di citronellile il limite è 1 mg/kg per i gatti e 5 mg/kg per le altre specie e categorie.
Obblighi di etichettatura
L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con umidità al 12 %. Se tale tenore viene superato, l’etichettatura delle premiscele e dei mangimi composti, nonché delle materie prime per mangimi, deve indicare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta di sostanza attiva.
Misure di protezione per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono stabilire procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale, inclusi protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.
Base scientifica e controllo
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003 e il parere EFSA del 12 luglio 2016, che conclude per l’assenza di effetti nocivi per salute animale, salute umana e ambiente alle condizioni proposte. L’EFSA ha inoltre ritenuto non necessaria un’ulteriore dimostrazione di efficacia, poiché le sostanze sono efficaci come aromatizzanti negli alimenti e la funzione nei mangimi è identica. È richiamata anche la verifica del metodo di analisi da parte del laboratorio di riferimento.
Disposizioni transitorie
L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte di sostanze e premiscele prodotte ed etichettate prima del 15 settembre 2018 secondo le norme previgenti. Per materie prime per mangimi e mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare, il termine è il 15 marzo 2019; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è il 15 marzo 2020.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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