Ordinanza n. 779/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'esecuzione della Sentenza della Corte di Appello di Firenze - Sezione Lavoro n. 546/2022, pubblicata in data 14.07.2022, passata in giudicato a seguito di decreto di estinzione del 20.02.2025 del giudizio per Cassazione iscritto sotto il n. 22279/2022 RG.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'art. 44, comma 4, c.p.a. e ha disposto il rinnovo della notificazione del ricorso. La rinnovazione dovrà essere eseguita dal ricorrente entro il termine perentorio del 6 maggio 2026. La trattazione della causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 luglio 2026; non è stata ancora decisa la domanda di ottemperanza. Le spese non sono state regolate.
Atto impugnato: esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Firenze - Sezione Lavoro n. 546/2022, passata in giudicato
Esito
La controversia
È stato proposto ricorso per l'esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Firenze - Sezione Lavoro n. 546/2022, pubblicata il 14 luglio 2022 e divenuta irrevocabile a seguito dell'estinzione, con decreto del 20 febbraio 2025, del giudizio per cassazione. Il TAR ha rilevato che la notificazione del ricorso è stata effettuata a mezzo PEC all'indirizzo istituzionale destinato alla corrispondenza dell'Avvocatura dello Stato, anziché all'indirizzo specificamente dedicato alle notifiche processuali. Il difensore del ricorrente ha quindi chiesto, in camera di consiglio, un termine per rinnovare la notificazione.
Norme richiamate
art. 44, comma 4 c.p.a.
Consente al giudice di assegnare un termine perentorio per il rinnovo della notificazione del ricorso quando ne ravvisi i presupposti; nel caso concreto il TAR ha disposto la rinnovazione della notifica effettuata a un indirizzo PEC non dedicato alle notifiche processuali.
Massime di principio
- Quando la notificazione del ricorso amministrativo è effettuata a un indirizzo PEC istituzionale non destinato alle notifiche processuali, il giudice può disporne il rinnovo ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., assegnando alla parte un termine perentorio.
- L'ordinanza che dispone il rinnovo della notificazione e fissa una nuova camera di consiglio non definisce la domanda principale di ottemperanza, che resta da trattare dopo la regolarizzazione della notifica.
Come è indicizzato
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