Cassazione Penale, Sentenza n. 40042/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 28/11/2022 che ha rigettato il loro appello avverso il diniego di revoca/sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. Denunciano principalmente che il quadro indiziario è fondato unicamente su riconoscimenti fotografici effettuati, in fase di indagini, da tre migranti (i fratelli Albarbari e Bashar Abu Al Sell) che poi sono risultati irreperibili e non sono stati escussi nell'incidente probatorio; perciò l'impossibilità contingente di acquisire nel contraddittorio le loro dichiarazioni ridurrebbe la consistenza degli indizi e l'attualità delle esigenze cautelari. Contestano inoltre la motivazione del Tribunale del riesame che ha ritenuto possibile un futuro arricchimento istruttorio (es. altri migranti o il rintraccio degli irreperibili), sostenendo che tale affermazione sia manifesta illogicità e contraddittorietà.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha rigettati. Ha confermato che, nella fase delle indagini preliminari e della valutazione cautelare, il Tribunale del riesame ha legittimamente valorizzato le evidenze disponibili (sommarie informazioni dei migranti e riconoscimenti fotografici) senza dover proiettare nel giudizio cautelare una valutazione dibattimentale definitiva. La Corte ha ritenuto che l'irreperibilità attuale dei testimoni sia contingente e non impedisca di ritenere sussistente un quadro indiziario serio e le esigenze cautelari, anche alla luce dell'incompletezza degli accertamenti che potrebbe essere colmata in futuro. Per tali ragioni i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma regolamentare sulla trattazione scritta degli atti; qui utilizzata per disporre la trattazione scritta del ricorso in cassazione.
Riferimento alle opzioni processuali in ordine all'acquisizione della prova testimoniale (es. modalità di escussione); la Corte osserva che la mancata escussione al momento è contingente e che possono esistere diverse opzioni procedurali che rendono incerta la certezza di una futura escussione.
Citato in relazione al principio per cui la valutazione dell'affievolimento del quadro indiziario deve tenere conto della fase in cui si trova il procedimento: l'eventuale impossibilità temporanea di acquisire la prova nel contraddittorio non comporta automaticamente l'irrilevanza degli atti già acquisiti nelle indagini preliminari.
art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali per i ricorsi cassazionisti; la Corte ha applicato questa disposizione per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Nella fase delle indagini preliminari e nella valutazione della misura cautelare è legittimo valorizzare le evidenze disponibili (sommarie dichiarazioni e riconoscimenti fotografici) anche se alcuni testi risultano temporaneamente irreperibili; la valutazione è differente rispetto al giudizio dibattimentale.
- L'irreperibilità contingente dei testimoni e il fallimento di un incidente probatorio non comportano automaticamente l'affievolimento definitivo del quadro indiziario: la possibilità di acquisire ulteriori elementi investigativi in futuro giustifica, a certe condizioni, il mantenimento di misure cautelari.
- La proporzione tra gravità degli indizi e esigenze cautelari deve essere valutata con riferimento alla fase processuale: per misure cautelari è sufficiente un serio quadro indiziario e concrete esigenze cautelari, non la prova definitiva richiesta in dibattimento.
- La Corte di legittimità tende a richiedere motivazioni lineari e coerenti: se il giudice del riesame spiega perché ritiene attuali gli indizi e illustra la possibile evoluzione investigativa, tali argomentazioni sono difficilmente superabili in cassazione.
- Chi impugna un provvedimento cautelare sostenendo la perdita di efficacia degli atti istruttori per l'impossibilità di escussione deve dimostrare che l'impossibilità è definitiva e non meramente contingente; la mera inosservanza temporanea non è di per sé sufficiente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40030/2023 del 03/10/2023
- Sentenza penale · 3 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40031/2023 del 03/10/2023
- Sentenza penale · 3 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40032/2023 del 03/10/2023
- Sentenza penale · 3 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40035/2023 del 03/10/2023
- Sentenza penale · 3 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40036/2023 del 03/10/2023
- Sentenza penale · 3 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40039/2023 del 03/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →