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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40042/2023 del 03/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 28/11/2022 che ha rigettato il loro appello avverso il diniego di revoca/sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. Denunciano principalmente che il quadro indiziario è fondato unicamente su riconoscimenti fotografici effettuati, in fase di indagini, da tre migranti (i fratelli Albarbari e Bashar Abu Al Sell) che poi sono risultati irreperibili e non sono stati escussi nell'incidente probatorio; perciò l'impossibilità contingente di acquisire nel contraddittorio le loro dichiarazioni ridurrebbe la consistenza degli indizi e l'attualità delle esigenze cautelari. Contestano inoltre la motivazione del Tribunale del riesame che ha ritenuto possibile un futuro arricchimento istruttorio (es. altri migranti o il rintraccio degli irreperibili), sostenendo che tale affermazione sia manifesta illogicità e contraddittorietà.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha rigettati. Ha confermato che, nella fase delle indagini preliminari e della valutazione cautelare, il Tribunale del riesame ha legittimamente valorizzato le evidenze disponibili (sommarie informazioni dei migranti e riconoscimenti fotografici) senza dover proiettare nel giudizio cautelare una valutazione dibattimentale definitiva. La Corte ha ritenuto che l'irreperibilità attuale dei testimoni sia contingente e non impedisca di ritenere sussistente un quadro indiziario serio e le esigenze cautelari, anche alla luce dell'incompletezza degli accertamenti che potrebbe essere colmata in futuro. Per tali ragioni i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma regolamentare sulla trattazione scritta degli atti; qui utilizzata per disporre la trattazione scritta del ricorso in cassazione.

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Riferimento alle opzioni processuali in ordine all'acquisizione della prova testimoniale (es. modalità di escussione); la Corte osserva che la mancata escussione al momento è contingente e che possono esistere diverse opzioni procedurali che rendono incerta la certezza di una futura escussione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Citato in relazione al principio per cui la valutazione dell'affievolimento del quadro indiziario deve tenere conto della fase in cui si trova il procedimento: l'eventuale impossibilità temporanea di acquisire la prova nel contraddittorio non comporta automaticamente l'irrilevanza degli atti già acquisiti nelle indagini preliminari.

  • art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali per i ricorsi cassazionisti; la Corte ha applicato questa disposizione per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Nella fase delle indagini preliminari e nella valutazione della misura cautelare è legittimo valorizzare le evidenze disponibili (sommarie dichiarazioni e riconoscimenti fotografici) anche se alcuni testi risultano temporaneamente irreperibili; la valutazione è differente rispetto al giudizio dibattimentale.
  • L'irreperibilità contingente dei testimoni e il fallimento di un incidente probatorio non comportano automaticamente l'affievolimento definitivo del quadro indiziario: la possibilità di acquisire ulteriori elementi investigativi in futuro giustifica, a certe condizioni, il mantenimento di misure cautelari.
  • La proporzione tra gravità degli indizi e esigenze cautelari deve essere valutata con riferimento alla fase processuale: per misure cautelari è sufficiente un serio quadro indiziario e concrete esigenze cautelari, non la prova definitiva richiesta in dibattimento.
  • La Corte di legittimità tende a richiedere motivazioni lineari e coerenti: se il giudice del riesame spiega perché ritiene attuali gli indizi e illustra la possibile evoluzione investigativa, tali argomentazioni sono difficilmente superabili in cassazione.
  • Chi impugna un provvedimento cautelare sostenendo la perdita di efficacia degli atti istruttori per l'impossibilità di escussione deve dimostrare che l'impossibilità è definitiva e non meramente contingente; la mera inosservanza temporanea non è di per sé sufficiente.

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