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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19611/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Si contestava l'assoluzione pronunciata dal Giudice di Pace per il delitto di diffamazione. Il Pubblico Ministero eccepiva che il giudice di primo grado avrebbe fondato la decisione su atti dei giudici sportivi considerati "inutilizzabili" o "nulli" (decisioni poi annullate per incompetenza), e avrebbe errato nella valutazione delle prove e nel ricostruire la portata lesiva della comunicazione inviata dal Lanfranco. La parte civile (De Luca) deduceva che le espressioni rivolte a De Luca fossero diffamatorie, che il Giudice di Pace non avesse valutato criticamente deposizioni e documenti (tendenti a dimostrare che De Luca non aveva svolto alcun ruolo gestorio ma solo un parere su richiesta) e contestava la condanna del querelante al pagamento delle spese, ritenendola non adeguatamente motivata e sproporzionata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso del Pubblico Ministero sia quello della parte civile. Confermata, quindi, di fatto, l'assoluzione pronunciata dal Giudice di Pace (assoluzione perche' il fatto non sussiste). In particolare la Corte ha ritenuto che la comunicazione inviata dal Lanfranco fosse finalizzata a sollecitare un controllo istituzionale sull'operato del De Luca e rientrasse nell'esercizio del diritto di critica/denuncia, essendo basata su fatti non manifestamente privi di fondamento e non caratterizzata da aggressione incontinenete alla personalita'. La Corte ha inoltre ritenuto infondate e/o formali le censure relative all'utilizzo di decisioni di organi sportivi poi annullate per incompetenza: tali atti, pur non vincolanti, evidenziavano profili che rendevano non irragionevole la critica del Lanfranco. Quanto alla condanna alle spese, la Corte ha confermato la condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e al pagamento di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ritenendo che la proposizione del gravame da parte del querelante integrasse profili di colpa rispetto all'esercizio del diritto di querela.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. n. 274/2000

    Richiamato come riferimento procedurale per il ricorso immediato contro la decisione del giudice di pace (inquadramento procedurale dell'impugnazione)

  • art. 595 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di diffamazione: la Corte ha valutato se le espressioni contestate rientrassero nel reato e ha ritenuto prevalente la giustificazione della critica basata su fatti non manifestamente infondati

  • art. 51 cod. pen.

    Riferito come causa di giustificazione (esercizio del diritto di critica/denuncia) quando la comunicazione mira ad ottenere controllo su possibili violazioni e si basa su fatti e valutazioni non irragionevoli

  • art. 2399 lett. b) e c) cod. civ.

    Citato dal Giudice di pace (richiamato anche in sede di legittimità) per analogia al tema dell'incompatibilita' del revisore rispetto a soggetti con rapporti con la societa' controllata; usato per argomentare l'idea di incompatibilita' quale fondamento alla critica

  • art. 427 comma 2 e art. 542 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla giurisprudenza costituzionale che esclude l'automaticita' della condanna alle spese del querelante in caso di assoluzione; la condanna presuppone valutazione motivata della colpa nell'esercizio del diritto di querela

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna della parte civile al pagamento delle spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilita' del suo ricorso

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Richiamato in ordine alla trasmissione di memoria in Cassazione (regole di deposito/trasmissione degli atti)

Massime di principio

  • La segnalazione o denuncia di presunte irregolarita' a organi istituzionali può rientrare nell'esercizio del diritto di critica/denuncia (art. 51 c.p.) e non essere penalmente rilevante se basata su fatti non manifestamente infondati e rivolta a soggetti istituzionalmente deputati al controllo
  • La mera successiva anul­lamento di decisioni di organi privati (es. organi di giustizia sportiva) per difetto di giurisdizione non cancella che, al momento della comunicazione, vi fossero elementi che rendevano non irragionevole la critica: cio' puo' escludere l'assunto di temerarieta' o arbitrarieta' della denuncia
  • Per condannare il querelante al pagamento delle spese in caso di assoluzione e' necessario un giudizio motivato di colpa (leggerezza o temerarieta') nell'esercizio del diritto di querela; non e' sufficiente l'esito dell'assoluzione ex post
  • Nel valutare la possibile diffamazione occorre distinguere tra la contestazione di illecita condotta gestionale (critica politica/istituzionale) e l'offesa personale gratuita: toni misurati e riferimenti a fatti accertabili riducono il rischio di integrazione del reato
  • Chi segnala dovrebbe documentare, nella misura possibile, gli elementi fattuali a supporto delle sue affermazioni e indirizzare le comunicazioni agli organi competenti per ridurre il rischio di contestazioni e di eventuali responsabilita' civili o penali

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