Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 52/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda 36736) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Giustizia amministrativa202510624

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, presentata il 21 aprile 2024. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero non ha adottato alcun provvedimento entro il termine massimo previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, nonostante il termine fosse scaduto il 19 agosto 2024. Le ragioni organizzative addotte in termini generali dall'Amministrazione, consistenti nell'enorme numero di domande analoghe, nella complessità delle questioni giuridiche e nella gravità delle conseguenze di eventuali errori, non sono state ritenute sufficienti a giustificare il ritardo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non aveva ancora concluso il procedimento nonostante fosse decorso il termine massimo di 120 giorni previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, cui segue il termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa per provvedere sul riconoscimento. Il Collegio ha riconosciuto la rilevanza dell'elevato numero di pratiche pendenti, della complessità della materia e degli interessi costituzionalmente rilevanti coinvolti, ma ha ritenuto tali circostanze inidonee a legittimare il protrarsi indefinito dell'inerzia. Ha quindi ordinato al Ministero di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per il caso di persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 250 euro oltre accessori, in applicazione della soccombenza virtuale.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di agire contro il silenzio dell'Amministrazione e di ottenere l'ordine giudiziale di provvedere entro un termine determinato, con possibile nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 16 d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni

    Impone all'autorità competente di verificare la completezza della domanda entro trenta giorni e di provvedere sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine massimo è stato ritenuto decorso nel caso concreto.

  • art. 7 d.l. 71/2024, convertito dalla l. 106/2024

    È richiamato quale intervento legislativo collegato alla gestione della materia del riconoscimento dei titoli e alle criticità applicative, senza incidere sulla conclusione secondo cui l'Amministrazione doveva comunque provvedere.

  • decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77

    È richiamato quale atto di attuazione dell'intervento legislativo in materia, nel contesto delle difficoltà organizzative e normative affrontate dall'Amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la scadenza del termine normativamente previsto per la conclusione del procedimento e la mancata adozione di un provvedimento espresso integrano i presupposti per ordinare all'Amministrazione di provvedere, anche quando l'Amministrazione adduca un rilevante carico di pratiche, la complessità della materia o la delicatezza degli interessi coinvolti.
  • Le difficoltà organizzative derivanti dall'elevato numero di istanze e dalla complessità delle questioni giuridiche non giustificano, di per sé, il superamento indefinito del termine di conclusione del procedimento.
  • Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall'art. 16 del d.lgs. 206/2007, l'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
  • Nel giudizio sul silenzio, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per provvedere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, con un termine ulteriore, per il caso di persistente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanzaRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.