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Ordinanza

Ordinanza n. 1273/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione del 27 novembre 2025, prot. n. -OMISSIS-, con cui la p.a. ha disposto di non assegnare alcuna sede di lavoro al ricorrente, con l’effetto conseguente che lo stesso non è stato convocato per la stipula del contratto di assunzione presso l’Amministrazione giudiziaria; -dell’esclusione di parte ricorrente dal «Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda», comunicata a mezzo PEC in data 28.11.2025, con Provv. prot. -OMISSIS- poichè manifestamente illegittima; -della graduatoria dei vincitori del concorso de quo, pubblicata in data 12.11.2025, nei limiti di interesse del ricorrente; -della mancata assegnazione alla sede lavorativa spettante, nonostante parte ricorrente abbia proficuamente superato tutte le prove d’esame previste dalla lex specialis e si sia collocata in posizione utile nella graduatoria di merito del concorso de quo; -dell’Avviso pubblicato in data 12.12.2025 sul sito web ufficiale della p.a. concorsuale con cui è stato disposto lo scorrimento della graduatoria finale del concorso, nel limite dei posti utile a ricoprire le vacanze presso le sedi residue, già rese note con Avviso del 28 novembre u.s., nella parte in cui l’odierno ricorrente non risulta incluso; -dell’Avviso del 05.12.2025 pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. concorsuale, recante l’elenco delle assegnazioni, integrato con gli Uffici di destinazione, nella parte in cui l’odierno ricorrente non risulta incluso, a causa dell’esclusione comminata dalla p.a.; -del provvedimento Prot. m_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID pubblicato in data 28.11.2025, con cui è stata disposta l’assunzione dei vincitori del concorso de quo, risultati assegnatari di sede in esito alla relativa procedura di scelta, nella parte in cui non è incluso l’odierno ricorrente, a causa del provvedimento di esclusione concorsuale emesso dalla p.a.; -dell’elenco degli assegnatari e della relativa sede assegnata, pubblicato sul sito web ufficiale della procedura in esame in data 28.11.2025, nella parte in cui non è incluso l’odierno ricorrente a causa del provvedimento di esclusione emesso dalla p.a.; -dell’avviso pubblicato in data 21.11.2025 sul sito web ufficiale della p.a., nella parte in cui non è incluso l’odierno ricorrente, a causa del provvedimento di esclusione emesso dalla p.a.; -dell’avviso pubblicato in data 13.11.2025 sul sito web ufficiale della p.a., relativo alle modalità di pubblicazione della graduatoria finale del concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi di parte ricorrente; -dell’art. 2, lett. e) del bando di concorso, nella parte in cui prevede, tra i requisiti di ammissione al concorso, il possesso della “condotta incensurabile ai sensi dell’articolo 35, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;”; -dell’art. 2, lett. g) del bando di concorso, nella parte in cui prevede, tra i requisiti di ammissione al concorso, “non aver riportato condanne penali, con sentenze passate in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. La sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) è equiparata ad una pronuncia di condanna;”; -di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell’odierna parte ricorrente; PER L’ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI volte a disporre la riammissione del ricorrente alla procedura de qua e, per l’effetto, l'assunzione in servizio presso la sede lavorativa legittimamente spettante, e/o l’adozione di ogni altra misura idonea a soddisfare la pretesa de qua; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO dell’interesse di parte ricorrente ad essere nuovamente ammessa alla selezione de qua e, quindi, essere assegnata alla sede lavorativa territoriale spettante, previa assunzione in servizio; E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., derivante dalla illegittima esclusione del ricorrente dalla graduatoria del «Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda», tramite la riammissione del ricorrente al concorso de quo e la conseguente immissione in servizio nella sede legittimamente spettante.

Giustizia amministrativa202601755

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione da un concorso pubblico e conseguente mancata assegnazione della sede e mancata convocazione per la stipula del contratto di assunzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, collocato in posizione utile dopo avere superato le prove del concorso pubblico per 1.000 posti di conducente di automezzi, ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione ha disposto la sua esclusione, nonché gli atti conseguenti relativi alla graduatoria, all’assegnazione delle sedi e all’assunzione degli altri vincitori, chiedendo la riammissione alla procedura e l’immissione in servizio. Sono stati inoltre contestati gli articoli del bando che richiedevano una condotta incensurabile e l’assenza di condanne penali o di precedenti ostativi all’assunzione, nonché, in via subordinata, è stato chiesto il risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 30 c.p.a. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’esclusione, sostenendo l’insussistenza dei presupposti per valorizzare il precedente penale indicato dall’Amministrazione e la lesione del proprio interesse all’assunzione e all’assegnazione della sede. Nel ricorso era stata formulata anche una domanda di accesso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che il ricorso non presentasse profili di prospettica fondatezza. In particolare, ha considerato non illogico il ragionamento dell’Amministrazione che aveva valorizzato, in senso escludente, il recente precedente penale risultante dagli atti. Non sono quindi state ravvisate, nella fase cautelare, ragioni per disporre la riammissione alla procedura, l’assegnazione della sede o l’assunzione. La domanda di accesso è stata dichiarata assorbita. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il TAR l’ha respinta per l’assenza di prospettiva di fondatezza del ricorso.

  • art. 30 c.p.a.

    Il ricorrente aveva chiesto il risarcimento in forma specifica mediante riammissione al concorso e immissione in servizio, ma la relativa pretesa non è stata accolta nella fase cautelare.

  • art. 35, comma 6, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    La disposizione è richiamata dal bando quale base del requisito di ammissione relativo alla condotta incensurabile; l’ordinanza non ne esamina autonomamente la legittimità.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) è equiparata ad una pronuncia di condanna

    La previsione è riportata nel bando tra le regole contestate dal ricorrente; l’ordinanza non affronta specificamente la questione dell’equiparazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È stato richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel provvedimento.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando il ricorso non presenta una prospettica fondatezza, anche se il periculum non viene espressamente esaminato separatamente.
  • Nell’ambito di una procedura concorsuale, l’Amministrazione può valorizzare in senso escludente un recente precedente penale quando il relativo apprezzamento sia sorretto da un ragionamento non illogico; in sede cautelare, il giudice non sostituisce la propria valutazione a quella amministrativa in assenza di manifesta illogicità.
  • La domanda di accesso proposta congiuntamente a una domanda cautelare può essere assorbita quando il rigetto della tutela cautelare rende non necessario, nella fase considerata, l’esame della relativa pretesa.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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