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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3106/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la dichiarazione di inammissibilità dell\'appello elevato avverso la sentenza del Tribunale di Sassari che lo aveva condannato per tentata rapina impropria. La Corte d\'appello aveva ritenuto che l\'atto di appello mancasse dei requisiti di specificità dei motivi ex art. 581 cod. proc. pen., poiché la difesa, pur essendo stata condannata per tentata rapina, aveva contestato esclusivamente la sussistenza di una ipotesi di rapina consumata (diversa dalla fattispecie contestata in primo grado), senza fornire adeguata argomentazione critica alla decisione impugnata. In cassazione si deducevano vizio di motivazione e violazione della norma sull\'inammissibilità (art. 591, comma 1, lett. c), sostenendo che l\'appello avrebbe comunque rispettato l\'onere di specificità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto fondato il rilievo della corte territoriale: dall\'esame dell\'atto di appello risultava evidente l\'assenza di specificità dei motivi, poiché le censure vertevano su una diversa qualificazione della condotta (rapina consumata) non contestata in primo grado e non accompagnata da critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell\'art. 616 cod. proc. pen., al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente liquidata in euro tremila.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    La norma impone l\'onere di specificità dei motivi di appello: la Corte ha ritenuto che l\'atto di appello non abbia soddisfatto questo requisito perché enuncia censure generiche o relative a una fattispecie non contestata in primo grado senza adeguata argomentazione critica.

  • art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    La Corte d\'appello ha applicato questa disposizione per dichiarare l\'inammissibilità dell\'appello quando manca la specificità dei motivi; la Cassazione ha confermato la legittimità di tale declaratoria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha applicato tale disposizione per liquidare euro 3.000.

  • art. 56 c.p. e art. 628 comma 2 c.p.

    Riferimento alle norme sostanziali che inquadrano la fattispecie di tentata rapina/rapina (concorso, tentativo): nel provvedimento emergono solo come indicazione delle imputazioni, senza che la Cassazione riveda la qualificazione sostanziale dei fatti.

  • artt. 582 e 583 c.p. in relazione all\'art. 576 primo comma n.1 c.p.

    Citazione delle norme relative ai reati denunciati (lesioni, altro titolo di reato connesso alla rapina): usate per descrivere i capi di imputazione ma non oggetto di autonoma ricostruzione da parte della Cassazione nel presente esame.

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    Riferimento formale alla facoltà del Sostituto Procuratore Generale di formulare conclusioni scritte ai sensi della norma; nel procedimento il P.G. ha concluso per l\'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Un atto di appello deve contenere motivi specifici e una argomentazione critica diretta alla decisione impugnata: censure generiche o la semplice enunciazione di una diversa qualificazione giuridica non sono sufficienti.
  • Non è ammissibile in appello (né in cassazione a valle) sollevare esclusivamente una diversa teoria dei fatti (es. rapina consumata invece di tentata) se tale teoria non è stata contestata in primo grado e non è supportata da adeguata critica alla motivazione impugnata.
  • La corte d\'appello può dichiarare l\'inammissibilità dell\'appello ai sensi dell\'art. 591 c.p.p. quando manchi la specificità dei motivi; tale declaratoria è sindacabile in cassazione solo con argomentazioni sulla violazione di legge relative ai presupposti di inammissibilità.
  • In caso di ricorso inammissibile la parte soccombente può essere condannata non solo al pagamento delle spese processuali ma anche a una somma alla Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare la fondatezza dell\'impugnazione prima di proporla.
  • Per aumentare le probabilità di ammissione dell\'appello, il difensore deve esporre chiaramente i motivi, collegarli alla motivazione di primo grado e indicare gli errori specifici di fatto o di diritto compiuti dal giudice.
  • In Cassazione la controversia deve essere incentrata su profili di diritto o vizi di motivazione valutabili sotto il profilo della correttezza giuridica: censure meramente ricostruttive dei fatti o prive di specificità procedurale rischiano l\'inammissibilità.
  • Se si intende contestare la qualificazione giuridica della condotta, è opportuno che tale contestazione sia anticipata e motivata già nel primo grado o, almeno, sia chiaramente collegata alla motivazione impugnata per non risultare nuova e aspecifica.

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