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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29659/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pansera ha chiesto, con istanza ex art. 671 c.p.p., il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra due condanne irrevocabili: sentenza Corte d'appello Milano 30/01/2007 (irrev. 19/11/2019) per art. 74 DPR n. 309/1990 (pena anni 16) e sentenza Corte d'appello Reggio Calabria 04/05/2004 (irrev. 08/03/2007) per artt. 416-bis c.p., 73 DPR 309/1990 e legge 2/10/1967 n. 895 (pena anni 12 e multa euro 60.000). Il giudice dell'esecuzione aveva già rigettato una identica richiesta con provvedimento del 20/06/2019; il ricorrente sostenne però che l'istanza del 2021 conteneva un elemento di novità (la sentenza della Corte d'appello di Milano del 15/07/2002 che avrebbe riconosciuto la continuazione per il coimputato Morabito e collegato i due gruppi criminali), idoneo a superare la preclusione di cui all'art. 666, comma 2, c.p.p. Il giudice del rinvio dichiarò l'istanza inammissibile come mera riproposizione; la Cassazione ha valutato il ricorso per la declaratoria di inammissibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'elemento indicato come nuovo non fosse specifico della posizione del ricorrente (non poteva considerarsi nuova la diversa valutazione resa in favore di altro soggetto in un diverso procedimento) e che la sentenza richiamata non fosse neppure stata depositata agli atti, impedendo ogni verifica. Per tali ragioni la riproposizione è stata considerata inammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 666 comma 2 cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria di inammissibilità per istanze che siano mera riproposizione basata sui medesimi elementi di fatto e di diritto; attua il principio di non ripetizione (ne bis in idem) in sede esecutiva.

  • art. 671, cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina l'istanza del condannato per l'applicazione in sede esecutiva della continuazione tra pene; è il titolo dell'azione esperita dal ricorrente.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, tra cui la condanna alle spese e la possibilità di sanzioni a carico del ricorrente.

  • disposizioni sull'istruttoria cartolare

    art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020 conv. dalla L. 176/2020; art. 16, comma 1, d.l. 30/12/2021 n. 228 conv. dalla L. 15/2022

    Il procedimento è stato trattato in forma cartolare secondo le norme emergenziali e successive disposizioni di conversione; ciò riguarda la modalità di trattazione ma non il merito della questione sulla continuazione.

  • principio ne bis in idem

    Richiamato in motivazione come principio generale che vieta la reiterazione di decisioni sulla stessa 'regiudicanda' e legittima la preclusione di istanze identiche già decise.

  • norme penali relative alle condanne impugnate

    art. 74 DPR n. 309/1990; art. 416-bis c.p.; art. 73 DPR n. 309/1990; Legge 2/10/1967 n. 895

    Indicate nel corpo fattuale della sentenza come reati per i quali sono state pronunciate le condanne tra le quali era richiesto il riconoscimento della continuazione; non sono state oggetto di nuova interpretazione nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • La 'novità' invocata per superare la preclusione ex art. 666, comma 2, c.p.p. deve riguardare fatti o questioni giuridiche specifiche e riferite alla posizione del soggetto che propone l'istanza; non è sufficiente la diversa valutazione resa in favore di altro soggetto in un diverso procedimento.
  • Quando si contesta la precedente decisione di rigetto occorre depositare e documentare espressamente gli atti decisivi (es. la sentenza ritenuta nuova) affinché il giudice possa valutarne il contenuto; la mancata produzione impedisce ogni sindacato utile.
  • Se l'istanza ripropone i medesimi elementi già esaminati, il giudice dell'esecuzione può dichiararla inammissibile senza entrare nel merito, per ragioni di economia processuale e in applicazione del divieto di reiterazione.
  • Questioni di parità di trattamento tra coimputati o divergenze di merito tra giudici diversi non costituiscono, di per sé, nuovi fatti o nuove questioni giuridiche riferibili al richiedente e pertanto difficilmente superano la preclusione esecutiva.
  • Esiste il rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) in caso di ricorsi manifestamente inammissibili o formulati con negligenza; è quindi opportuno valutare attentamente la novità sostanziale prima di riproporre istanze già respinte.

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