Cassazione Penale, Sentenza n. 12942/2022 del 06/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Ragusa del 17/12/2021 che aveva respinto il riesame del decreto GIP del 30/10/2021 disposto sequestro preventivo diretto e, in subordine, per equivalente: euro 1.273.653,71 nei confronti di Giovanni Donzelli (art. 2 d.lgs. 74/2000, capo c) e euro 101.607,42 nei confronti di Raffaele Donzelli (capo d). I ricorrenti articolavano tre motivi principali: (1) errore nell'applicazione delle norme penali e procedurali per mancata verifica dell'esistenza di beni nel patrimonio delle società beneficiarie (SIDI s.r.l.s. e Iblea Plast s.r.l.s.) da sottoporre a sequestro diretto e, quindi, assenza dei presupposti per il sequestro per equivalente; (2) violazione delle regole processuali per mancata autonoma valutazione dei presupposti del sequestro e incompletezza dell'esame delle prove e deduzioni difensive, con particolare riferimento al rigetto del sequestro verso gli emittenti fatture e all'esclusione di indizi di alienazioni simulate; (3) uso indebito delle presunzioni tributarie e non considerazione dei bonifici prodotti a dimostrazione del pagamento delle prestazioni rese dalla International Free Company (IFC), nonché della riconducibilità dell'IFC a un terzo (Gaetano Tedesco) e non ai Donzelli.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivo: il ricorso in materia di misure cautelari reali in cassazione è limitato alla censura per violazione di legge (art. 325 c.p.p.), senza possibilità di sindacare le valutazioni di merito sulla motivazione, salvo che questa sia del tutto assente o manifestamente illogica. Nel caso concreto la motivazione non era né assente né apparente: il Tribunale aveva documentato l'inesistenza di beni nelle società destinatarie del sequestro diretto (esiti negativi sui rapporti bancari della SIDI) e aveva legittimamente previsto una struttura mista/alternativa del sequestro con esecuzione per equivalente in caso di esito negativo del sequestro diretto. La Corte ha ritenuto adeguata la valutazione degli indizi di fittizietà delle operazioni (mancanza di locali e strutture, assenza di bilanci, lavoratori pagati dalla SIDI, testimonianze, ruolo di prestanome dell'amministratore dell'IFC, ecc.) e ha riconosciuto che i pagamenti a favore dell'IFC risultavano irrilevanti alla luce del controllo esercitato dai Donzelli su tale soggetto. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (determinazione equitativa ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. 74/2000, art. 2
Norma che configura il reato tributario (dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti) dal quale deriva la possibilità di sequestrare il profitto del reato.
d.lgs. 74/2000, art. 8
Norma richiamata in relazione ad altre contestazioni sulle fatture e sugli emittenti, quale riferimento alle ipotesi di reato previste dal decreto legislativo sulle imposte sui redditi e reati ad esse connessi.
cod. proc. pen., art. 325, comma 1
Limitazione del sindacato in cassazione sui provvedimenti cautelari reali: il ricorso può riguardare violazioni di legge ma non le valutazioni di merito della motivazione, salvo che la motivazione sia radicalmente mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
cod. proc. pen., art. 125
Principio generale sulla motivazione degli atti giudiziari; la giurisprudenza consente la censura in cassazione quando la motivazione sia così carente da integrare una violazione di legge.
cod. proc. pen., art. 616
Prevede l'onere delle spese e la possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle Ammende in caso di declaratoria di inammissibilità o rigetto del ricorso, come poi applicato dalla Corte.
Giurisprudenza di legittimità (principi su sequestro misto e verifica dell'infruttuosità del sequestro diretto)
È ammesso un decreto di sequestro con struttura mista o alternativa (diretto e per equivalente) e la verifica dell'infruttuosità del sequestro diretto o dell'incapienza del patrimonio della persona giuridica può essere effettuata anche in sede di esecuzione, non necessariamente prima dell'adozione del provvedimento (richiamati precedenti Sez. 3, n. 38858/2016 e Sez. 3, n. 29862/2017).
Massime di principio
- In cassazione avverso misure cautelari reali il sindacato è principalmente di legalità: non sono sindacabili le valutazioni di merito della motivazione, salvo che la motivazione sia del tutto mancante o manifestamente illogica.
- Il tribunale può adottare un sequestro con struttura mista o alternativa (diretto e per equivalente) e prevedere l'esecuzione per equivalente in caso di esito negativo del sequestro diretto.
- Non è obbligatorio accertare preventivamente, in sede di adozione del decreto, l'infruttuosità del sequestro diretto: tale verifica può essere rimessa alla fase esecutiva, sempre che il provvedimento motivi l'opzione per la forma mista.
- Per contrastare un sequestro per equivalente è necessario fornire elementi concreti e documentali che provino l'assenza di disponibilità patrimoniali del soggetto o l'effettiva indipendenza e autonomia gestionale delle società terze; mere contestazioni generiche della valutazione degli indizi sono ininfluenti in sede di cassazione.
- La presenza di pagamenti o bonifici a favore di terzi non esclude la possibile ricostruzione della fittizietà delle operazioni quando emergano indizi forti di controllo e utilizzo delle stesse da parte degli indagati (prestanome, mancanza di strutture, assenza di bilanci, dichiarazioni di dipendenti).
- Le presunzioni tributarie non sono necessarie quando il giudice dispone la sussistenza di elementi concreti e plurimi idonei a dimostrare la fittizietà delle operazioni; l'uso di tali elementi non configura automaticamente un illegittimo ricorso a presunzioni.
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