Cassazione Penale, Ordinanza n. 14599/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza, ritenendo insussistente il vizio di motivazione apparente. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della condanna di primo grado, aveva solo rideterminato la pena dopo avere escluso la recidiva contestata, confermando nel resto la responsabilità per detenzione illegale di armi comuni da sparo e di munizioni. Il ricorso deduceva in modo generico l'apparenza della motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente giustificato la decisione. La Cassazione ha rilevato che la Corte d'appello aveva invece motivato in modo congruo, anche richiamando i passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado in una situazione di doppia conforme, e che il ricorrente non aveva specificamente confutato le argomentazioni della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 648 c.p.p.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando risulta del tutto avulsa dalle risultanze processuali, oppure si fonda su argomentazioni meramente generiche, apodittiche o prive di effettiva capacità dimostrativa.
- In presenza di doppia conforme, il giudice di legittimità può valorizzare anche il richiamo ai passaggi logico-giuridici della sentenza di primo grado, se la Corte d'appello ha comunque espresso una motivazione congrua e coerente.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a dedurre genericamente il vizio di motivazione senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La mera allegazione dell'apparenza della motivazione non è sufficiente se la decisione di merito espone gli elementi di fatto posti a base della conferma della responsabilità e disattende in modo comprensibile i motivi di impugnazione.
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