Cassazione Civile, Ordinanza n. 25762/2023 del 04/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda risarcitoria proposta da un soggetto che aveva agito, in proprio e quale erede della madre, per ottenere il ristoro dei danni derivanti dall'omicidio del padre, ucciso in un contesto di criminalità mafiosa. La Corte d'appello aveva confermato la liquidazione effettuata dal primo giudice, ritenendo congruo l'importo riconosciuto in applicazione di criteri equitativi e valorizzando, tra gli elementi del caso concreto, l'efferatezza del delitto, l'età del danneggiato, l'intensità del vincolo familiare, il rapporto affettivo con la vittima e le conseguenze sulla vita relazionale del danneggiato e della madre. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. Con il secondo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c., in relazione agli artt. 2, 3 e 29 Cost., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare indici essenziali di valutazione ai fini della liquidazione equitativa del danno, specie la natura dolosa dell'omicidio e le gravissime conseguenze esistenziali e psichiche subite dai familiari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la motivazione della sentenza d'appello era esistente, lineare e comprensibile, dunque non configurava motivazione apparente né nullità ex art. 132 n. 4 c.p.c. e art. 111 Cost. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva già effettuato una valutazione equitativa controllabile, facendo riferimento a parametri concreti e ragionevoli; la censura mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione nel merito della quantificazione del danno, non consentita in sede di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate tra le parti. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132 n. 4 c.p.c.
La mancanza di motivazione rilevante come nullità ricorre solo se la motivazione manca del tutto oppure è talmente contraddittoria, incongrua o incomprensibile da non consentire di individuarne la ratio decidendi.
art. 111 Cost.
Il requisito costituzionale della motivazione impone che la sentenza renda percepibile il percorso logico-giuridico della decisione.
art. 360 n. 4 c.p.c.
La denuncia di nullità della sentenza per difetto di motivazione è scrutinabile come vizio processuale solo nei limiti della motivazione inesistente o meramente apparente.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa del danno è ammessa quando la sua quantificazione precisa non sia possibile, purché il giudice esponga criteri ragionevoli e controllabili.
art. 2056 c.c.
Nella responsabilità aquiliana il risarcimento del danno si determina secondo i criteri di cui agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c., dunque anche in via equitativa nei casi consentiti.
art. 2059 c.c.
Il danno non patrimoniale può essere liquidato anche equitativamente, purché in base a elementi concretamente apprezzabili.
art. 2 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale della tutela dei diritti inviolabili della persona e dei rapporti familiari.
art. 3 Cost.
Richiamato come parametro di ragionevolezza e uguaglianza nella valutazione del danno.
art. 29 Cost.
Richiamato in relazione alla tutela della famiglia e dei vincoli familiari rilevanti ai fini del danno.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
È stato dichiarato il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione è solo quando è integralmente assente o meramente apparente; non basta che sia succinta o non condivisa dalla parte soccombente, purché consenta di ricostruire la ratio decidendi e il percorso logico della decisione.
- La censura sulla liquidazione equitativa del danno non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito: in cassazione è sindacabile solo l'assenza di criteri, l'illogicità radicale o l'inosservanza di norme di diritto, non la mera difformità rispetto alla quantificazione auspicata dalla parte.
- In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, il giudice del merito può fare ricorso a criteri equitativi purché valorizzi elementi concreti del caso specifico e renda controllabile il percorso logico della quantificazione.
- La motivazione sulla liquidazione del danno è sufficiente quando il giudice dia conto di parametri oggettivi quali gravità del fatto, intensità del legame familiare, età del danneggiato e conseguenze sulla vita relazionale, senza necessità di analitica confutazione di ogni singolo argomento difensivo.
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