Cassazione Penale, Ordinanza n. 04027/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione perché il difensore non aveva depositato, con l'atto di appello, alcuna dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, necessaria ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello. Con l'unico motivo di ricorso si è dedotto che tale deposito non sarebbe stato necessario, poiché l'imputato aveva presenziato anche all'ultima udienza del giudizio di primo grado e alla lettura del dispositivo, sicché non avrebbe dovuto operare l'onere contestuale previsto per l'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. impone il deposito contestuale all'atto di appello della dichiarazione o elezione di domicilio, senza distinguere tra imputato presente o assente al momento della lettura del dispositivo. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, c.p.p.
"obbligo del deposito contestuale all'atto di appello dell'elezione di domicilio"
l'onere di deposito della dichiarazione o elezione di domicilio è requisito imposto per l'appello e non dipende dalla presenza dell'imputato all'udienza di lettura del dispositivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la dichiarazione o elezione di domicilio deve essere depositata contestualmente all'atto di impugnazione quando la norma lo prevede espressamente.
- L'adempimento dell'onere di elezione o dichiarazione di domicilio non è escluso dalla sola circostanza che l'imputato fosse presente all'ultima udienza o alla lettura del dispositivo.
- La mancata osservanza dell'onere processuale previsto per la proposizione dell'appello può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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