Sentenza del 17/09/2018 n. 2131 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento induttivo - evidente sproporzione tra reddito ed attività - è giustificato. Accertamento induttivo - asserito furto dell'intera contabilità - elemento ostativo - non è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato l’accertamento induttivo con cui l’Ufficio aveva determinato un maggior reddito, sostenendo che la ricostruzione fosse illegittima anche perché l’intera contabilità sarebbe stata sottratta mediante furto. L’accertamento era fondato sulla forte sproporzione tra il reddito dichiarato e la natura dell’attività svolta, caratterizzata da un ampio impiego di beni strumentali, nonché su un accertamento finanziario ritenuto corroborante.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo l’accertamento induttivo, poiché la sproporzione tra reddito dichiarato e struttura dell’attività costituiva un elemento presuntivo idoneo, ulteriormente rafforzato dalle risultanze finanziarie. Il furto della contabilità non è stato considerato un ostacolo all’accertamento: il contribuente avrebbe potuto ricostruire almeno gli elementi essenziali delle scritture, anche tramite clienti e fornitori. L’omessa ricostruzione della contabilità è stata valutata come ulteriore elemento sintomatico dell’evasione.
Massime di principio
- Una significativa sproporzione tra il reddito dichiarato e la natura, le dimensioni o i mezzi strumentali dell’attività può giustificare un accertamento induttivo, soprattutto quando sia supportata da ulteriori elementi, come movimentazioni finanziarie anomale.
- In presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, il contribuente deve fornire una prova contraria concreta e documentata; la mera contestazione dell’accertamento non è sufficiente.
- La perdita o il furto della contabilità non rende automaticamente illegittimo l’accertamento induttivo, se il contribuente può ricostruire almeno gli elementi essenziali dell’attività attraverso documenti, clienti, fornitori e dati bancari.
- L’omessa collaborazione nella ricostruzione della contabilità può essere valutata negativamente e concorrere a confermare la presunzione di evasione.
- Per contestare efficacemente un accertamento induttivo è opportuno dimostrare sia l’inattendibilità degli elementi utilizzati dall’Ufficio sia le ragioni economiche specifiche che spiegano la sproporzione tra attività e reddito dichiarato.
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