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Sentenza

Sentenza n. 581/2026 - Ancona, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, deducendo che l’amministrazione avrebbe fondato la decisione su un automatismo derivante dalla condanna penale, in violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998. Sono stati inoltre dedotti eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, violazione del principio di proporzionalità e violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990. Il ricorrente ha evidenziato l’esistenza di un contratto di lavoro a tempo determinato e di un contratto di locazione, chiedendo l’annullamento del diniego e il riesame dell’istanza. L’amministrazione ha motivato il diniego anche sulla condanna del ricorrente a una pena detentiva di quattro anni, oltre all’interdizione dai pubblici uffici, per maltrattamenti in famiglia e ulteriori reati connessi, nonché sulla mancata presentazione di osservazioni al preavviso di rigetto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati congiuntamente i motivi dedotti. La condanna per maltrattamenti in famiglia, pur non ancora definitiva perché oggetto di appello, è stata ritenuta di notevole gravità e idonea a esprimere un rilevante allarme sociale, in quanto lesiva della dignità, della libertà e dell’integrità fisica della persona e incompatibile con i valori tutelati dall’ordinamento. Il giudice ha escluso che il diniego fosse fondato su un automatismo ostativo: l’amministrazione aveva considerato anche la mancata partecipazione al procedimento e l’assenza di elementi familiari meritevoli di particolare tutela. Il contratto di lavoro e quello di locazione non sono stati ritenuti sufficienti a prevalere sull’interesse pubblico al diniego nei confronti di un soggetto non affidabile quanto alla buona condotta, in presenza di fatti penali particolarmente gravi. I legami familiari con i genitori residenti all’estero non sono stati considerati rilevanti; inoltre, nel caso di maltrattamenti familiari, i legami con i familiari vittime della condotta violenta non possono essere valorizzati a favore dello straniero. È stata esclusa anche la violazione del principio di proporzionalità e dell’art. 10-bis l. 241/1990, poiché il ricorrente non aveva giustificato il mancato riscontro al preavviso di rigetto né aveva fornito in giudizio elementi idonei a incidere sulla valutazione comparativa. Le spese sono state compensate in ragione della delicatezza della fattispecie e delle oscillazioni giurisprudenziali sulla natura e sull’estensione del giudizio di pericolosità previsto dall’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    La condanna per un reato particolarmente grave e connotato da significativo allarme sociale può fondare il giudizio di pericolosità e il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, purché la decisione non si risolva in un automatismo e tenga conto degli elementi rilevanti della situazione concreta.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    La valutazione ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno deve considerare la condizione complessiva dello straniero e gli eventuali elementi familiari o personali rilevanti, ma tali elementi possono non prevalere in presenza di condotte penali particolarmente gravi.

  • art. 18-bis, comma 4-bis, d.lgs. 286/1998

    La facoltà attribuita al Questore di revocare il permesso di soggiorno ed espellere lo straniero responsabile di determinati delitti di violenza domestica conferma il particolare disvalore riconosciuto dall’ordinamento a tali condotte.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La mancata presentazione di osservazioni al preavviso di rigetto, non accompagnata da una giustificazione e da elementi sostanziali idonei a modificare la valutazione amministrativa, non determina l’illegittimità del diniego.

  • art. 60 c.p.a.

    Il giudizio è stato definito con sentenza semplificata in camera di consiglio, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno non è illegittimo per automatismo quando l’amministrazione, pur valorizzando una condanna penale grave, considera anche la situazione procedimentale e gli elementi personali e familiari rilevanti dello straniero.
  • Una condanna, anche non definitiva, per maltrattamenti in famiglia accompagnata da una pena detentiva di rilevante entità può costituire elemento decisivo nel giudizio di pericolosità previsto dall’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, in ragione dell’allarme sociale e della lesione di diritti fondamentali della persona.
  • L’inserimento lavorativo e la disponibilità di un’abitazione non sono, di per sé, sufficienti a neutralizzare l’interesse pubblico al diniego del permesso di soggiorno quando la condotta penale sia particolarmente grave e non risultino esigenze familiari meritevoli di speciale tutela, come la presenza di figli minori.
  • Nei procedimenti relativi al soggiorno di stranieri condannati per maltrattamenti in famiglia, i legami familiari con le vittime della condotta violenta non possono essere automaticamente valutati come elementi favorevoli allo straniero.
  • La mancata partecipazione al procedimento dopo la comunicazione dei motivi ostativi non determina da sola la legittimità del diniego, ma può essere valorizzata dall’amministrazione insieme alla gravità della condotta penale e all’assenza di elementi successivamente dedotti idonei a modificare la valutazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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