Sentenza n. 1522/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani – Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per la formazione e condannato il Ministero all’accredito di 500 euro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, con la quale le era stato riconosciuto, per l’anno scolastico 2023/2024, il diritto alla carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento professionale e il conseguente accredito di 500 euro nel borsellino elettronico della carta docente. Ha dedotto l’inerzia del Ministero, chiedendo la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. All’udienza camerale la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso; l’Amministrazione ha preso atto della dichiarazione, chiedendo tuttavia la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione resa dalla ricorrente non è stata qualificata come rinuncia agli atti del giudizio in senso tecnico, poiché non risultava formalizzata secondo le forme dell’art. 84 c.p.a. Tuttavia, la presa d’atto dell’Amministrazione è stata ritenuta idonea a integrare un’accettazione sostanziale della rinuncia, anche se accompagnata dalla richiesta di regolazione delle spese. La dichiarazione è stata quindi qualificata come rinuncia irrituale, manifestativa del venir meno dell’interesse alla decisione e della coltivazione del ricorso. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione della definizione in rito e della natura della vicenda.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione è richiamata quale base normativa del diritto alla carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale docente.
art. 84 c.p.a.
La rinuncia agli atti del giudizio in senso tecnico deve essere formalizzata nelle forme previste dalla norma; in loro assenza, la dichiarazione può essere qualificata, ricorrendone i presupposti, come rinuncia irrituale.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte di non voler più coltivare il ricorso, se non formalizzata nelle forme tecniche della rinuncia agli atti previste dall’art. 84 c.p.a., non integra una rinuncia processuale tipica; tuttavia, può essere qualificata come rinuncia irrituale quando il comportamento dell’amministrazione resistente ne evidenzi l’accettazione sostanziale.
- La rinuncia irrituale al ricorso, in quanto manifesta il venir meno dell’interesse alla decisione e alla prosecuzione del giudizio, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La richiesta dell’amministrazione di regolare le spese non impedisce di qualificare come accettazione sostanziale la presa d’atto della rinuncia al ricorso.
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