Sentenza n. 3842/2026 - Napoli, Sezione 1
PER IL RISARCIMENTO del danno patito dalla Macchialupo S.r.l. in conseguenza dell'inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte e del danno derivante dal fatto stesso di non avere l'amministrazione provveduto entro il termine prescritto, ricorrendo le ipotesi e le condizioni di cui all'art. 2-bis l. 241/90 e dall'illegittimo esercizio del potere nonché al risarcimento da illegittimo esercizio del potere culminato nel diniego al rilascio all'autorizzazione unica annullato con sentenza n. 9038/2022 del Consiglio di Stato pubblicata in data 24.10.2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico e ritardo nella conclusione del relativo procedimento
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivanti, da un lato, dalla durata del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica e dall'inosservanza del termine di conclusione, anche con riferimento alla procedura VIA, e, dall'altro, dall'illegittimo esercizio del potere culminato nel primo diniego di autorizzazione, successivamente annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 9038/2022. La ricorrente ha dedotto un pregiudizio patrimoniale connesso alla perdita di utilità economiche e di concrete chances di realizzazione dell'impianto. Il procedimento, avviato nel 2007, è stato caratterizzato da richieste di integrazione documentale, dalla presentazione tardiva e incompleta della domanda VIA, dalla sospensione della conferenza di servizi, da ulteriori richieste istruttorie, da sopravvenienze normative e regolatorie e dall'adozione di un nuovo diniego nel 2022. La Regione ha chiesto il rigetto, contestando la sussistenza dei presupposti della responsabilità risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente la domanda risarcitoria. Ha ritenuto che l'art. 2-bis l. 241/1990 non preveda un risarcimento automatico per il mero superamento del termine procedimentale, ma richieda la prova dell'esistenza e dell'entità di un danno ingiusto, del nesso causale tra ritardo e pregiudizio, dell'elemento soggettivo della responsabilità dell'amministrazione e della spettanza, o almeno della concreta e ragionevole probabilità di conseguimento, del bene della vita. La società non ha dimostrato perdite economiche concrete e attuali, né una chance qualificata di realizzazione dell'intervento, né un nesso eziologico diretto e immediato tra la condotta amministrativa e il danno. Il ritardo è stato ricondotto alla complessità del procedimento, alle numerose integrazioni documentali, alla presentazione incompleta della domanda VIA, alla condotta dell'istante e alle sopravvenienze normative, con esclusione di un'inerzia colpevole della Regione. Quanto al nuovo diniego, il TAR ha rilevato che la sua legittimità era stata definitivamente accertata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1447/2026 passata in giudicato, sicché mancava qualsiasi illegittimità dell'azione amministrativa su cui fondare la pretesa risarcitoria. Le spese sono state compensate integralmente per la peculiarità e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 2-bis l. 241/1990
inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento
Il danno da ritardo non è risarcibile per il solo superamento del termine; occorre provare danno ingiusto, nesso causale, elemento soggettivo dell'amministrazione e spettanza o concreta probabilità di conseguimento del bene della vita.
art. 2043 c.c.
La responsabilità dell'amministrazione per ritardo o illegittima attività amministrativa è ricondotta al modello della responsabilità extracontrattuale, con onere del privato di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.
art. 26 d.lgs. 152/2006
L'onere di attivazione e di presentazione della documentazione completa ai fini dell'avvio della procedura VIA incombe sul soggetto proponente.
art. 12 d.lgs. 387/2003
La disciplina dell'autorizzazione unica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili rileva nel quadro procedimentale complesso oggetto della controversia.
art. 10-bis l. 241/1990
La Regione ha utilizzato il preavviso di rigetto nell'ambito del procedimento autorizzatorio; la norma è richiamata nella ricostruzione dello svolgimento procedimentale.
D.M. 10 settembre 2010
Le sopravvenute linee guida nazionali hanno inciso sui criteri tecnici, sulle distanze e sulla localizzazione degli impianti, contribuendo alla complessità dell'istruttoria e all'esclusione della colpa dell'amministrazione.
Massime di principio
- Il risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell'art. 2-bis l. 241/1990 non consegue automaticamente al superamento del termine procedimentale: il privato deve provare un danno ingiusto effettivo, il nesso causale diretto tra ritardo e pregiudizio e l'imputabilità dolosa o colposa della condotta all'amministrazione.
- La responsabilità da ritardo della pubblica amministrazione ha natura extracontrattuale; grava pertanto sul ricorrente l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, inclusi danno, causalità ed elemento soggettivo.
- Il danno da ritardo presuppone che il privato dimostri la spettanza del bene della vita richiesto o, almeno, una concreta e ragionevole probabilità di conseguirlo; non è risarcibile un pregiudizio fondato su un esito favorevole meramente ipotetico.
- Il mero superamento del termine di conclusione del procedimento non dimostra di per sé la colpa dell'amministrazione, che deve essere verificata alla luce della complessità procedimentale, della condotta dell'istante, delle richieste istruttorie e delle sopravvenienze normative.
- Quando la legittimità del provvedimento amministrativo lesivo sia stata definitivamente accertata con giudicato, viene meno il presupposto dell'illegittimità dell'azione amministrativa necessario per fondare una domanda risarcitoria da provvedimento illegittimo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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