Cassazione Penale, Sentenza n. 33634/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 3 febbraio 2025 con cui il Tribunale del riesame di Bari, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva disposto il ripristino dell'apposizione del braccialetto elettronico ai sensi dell'art. 275-bis c.p.p. come modalità esecutiva della misura del divieto di avvicinamento alle persone offese. Il ricorrente denunciava violazione di legge e illogicità della motivazione, sostenendo che il Tribunale, in altra decisione, aveva già ripristinato la misura degli arresti domiciliari (più gravosa), rendendo l'applicazione del braccialetto peggiorativa rispetto agli arresti domiciliari; deduceva inoltre questioni di salute della coniuge convivente (consulenza tecnica sulle interferenze elettromagnetiche del braccialetto).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Motivo: con altra decisione della Corte (procedimento n. 15288/2025) era stato ripristinato l'obbligo degli arresti domiciliari, immediatamente esecutivo, per cui la contestazione sulla modalità esecutiva (braccialetto) della precedente misura del divieto di avvicinamento era divenuta priva di oggetto. La Corte ha precisato che la sopravvenuta mancanza di interesse non configura soccombenza, pertanto non è stata disposta alcuna condanna alle spese o sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 275-bis cod. proc. pen.
Riconosciuto come norma che disciplina la modalità esecutiva (braccialetto elettronico) delle misure cautelari personali; nel caso la Corte ha considerato la questione ormai priva di interesse perché la norma relativa alla modalità esecutiva è stata resa inapplicabile dal successivo ripristino degli arresti domiciliari.
art. 282-ter, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato dal Tribunale del riesame come base normativa per l'applicazione del divieto di avvicinamento: la giurisprudenza richiamata aveva interpretato che, in casi di applicazione del divieto ai sensi di questo articolo, l'apposizione del braccialetto può risultare obbligatoria come modalità di esecuzione.
artt. 81, 110, 117, 56, 317, 629 c.p. (commi 1 e 2)
Richiamati per descrivere i fatti-reato contestati al ricorrente (concorso, istigazione/violenza, abuso d'ufficio/corruzione/altre fattispecie indicate); servono a inquadrare il procedimento penale di riferimento, ma non sono stati decisivi per la pronuncia sulla sopravvenuta carenza di interesse.
Giurisprudenza sulla sopravvenuta mancanza di interesse
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Rv. 256225
Tali precedenti sono richiamati per stabilire il principio secondo cui la sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione determina l'inammissibilità del ricorso senza che ciò comporti una statuizione di soccombenza: non si applicano pertanto condanne alle spese né sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di cassazione, la misura cautelare contestata viene sostituita o ripristinata con un provvedimento più gravoso ed esecutivo (es. arresti domiciliari), il ricorso contro una modalità esecutiva di una precedente misura (es. braccialetto elettronico) può diventare privo di interesse e quindi inammissibile.
- La contestazione delle modalità esecutive (braccialetto) richiede che l'interesse concreto del ricorrente sia ancora attuale al momento della decisione: se è intervenuta una misura che rende irrilevante la modalità impugnata, la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Le questioni di salute o interferenze tecniche legate al braccialetto devono essere documentate con prove tecniche solide e tempestive e, se rilevanti, sollevate in sede cautelare o con richieste istruttorie adeguate; tuttavia, anche prove tecniche non impediscono l'inammissibilità del ricorso se il profilo sostanziale è divenuto privo di interesse per provvedimenti sopravvenuti.
- La sopravvenuta inammissibilità per mancanza di interesse non equivale a soccombenza: normalmente non si irroga al ricorrente la condanna alle spese o la sanzione pecuniaria prevista per i casi di giudizio di merito perdente.
- Prima di proporre ricorso in Cassazione su questioni di esecuzione di misure cautelari, verificare lo stato attuale della misura nel processo (se è ancora effettivamente in corso o è stata sostituita/revocata) per evitare la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse.
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