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Sentenza

Sentenza del 16/02/2015 n. 265 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ires - Determinazione dell'imposta - Principio di continuità (dei valori fiscali) - Emendabilità della dichiarazione e delle dichiarazioni degli esercizi successivi - Termini.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda la possibilità di correggere, mediante dichiarazioni integrative, errori od omissioni relativi alla determinazione dell'IRES, in particolare quelli concernenti le giacenze di magazzino di fine esercizio. Poiché tali valori fiscali vengono riportati nell'esercizio successivo, il principio di continuità dei valori fiscali impone di rettificare anche le dichiarazioni degli esercizi successivi interessati. La correzione deve rispettare il termine previsto dall'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322/1998, in relazione ai termini di accertamento dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973.

La decisione

È stato affermato che la dichiarazione dei redditi può essere integrata per correggere errori od omissioni entro i termini di legge. Quando la rettifica incide su valori destinati a essere riportati negli esercizi successivi, come le rimanenze finali di magazzino, devono essere corrette anche le dichiarazioni successive per assicurare la continuità dei valori fiscali. L'eventuale credito risultante dall'ultima dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 8, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione ... da presentare non oltre i termini stabiliti dall'art. 43, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

    La norma consente di presentare dichiarazioni integrative per correggere errori od omissioni entro il termine collegato ai termini di accertamento fiscale.

  • Art. 43, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La disposizione individua i termini entro i quali l'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento e, per effetto del richiamo dell'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322/1998, delimita anche il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.

Massime di principio

  • Gli errori dichiarativi possono essere corretti mediante dichiarazione integrativa entro i termini previsti dalla normativa fiscale applicabile.
  • Quando un dato fiscale incide su più esercizi, la rettifica deve essere propagata alle dichiarazioni successive, così da mantenere la continuità dei valori fiscali.
  • Le rettifiche delle rimanenze di magazzino devono essere valutate considerando sia l'esercizio originario sia gli esercizi successivi nei quali il valore è stato riportato.
  • Se dalle dichiarazioni integrative emerge un credito d'imposta, questo può essere utilizzato in compensazione secondo le regole ordinarie, purché la correzione sia validamente documentata e tempestiva.

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