Sentenza n. 1133/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Chieti, (Atto Rif. 45385 del 05/09/2023) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente Carmelo Abate i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Chieti, (Atto Rif. 24033 del 14/04/2025) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente Antonio Casu i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Chieti, (Atto Rif. 3598 del 17/01/2024) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente Giuseppe Guardino i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990; - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Chieti, (Atto Rif. 12287 del 20/01/2020) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente Sebastiano Licari i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990; - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Chieti, (Atto Rif. 427043 del 07/12/2022) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente Ludovico Rivello i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990; - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Trapani, (Atto Rif. 63494 del 10/10/2024) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente Salvatore Alessandro Surdo i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990; - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Palermo, (Atto Rif. 47514 del 13/09/2023) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente Alfonso Terrasi i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990; - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’I.N.P.S., filiale di Chieti, (Atto Rif. 194375 del 17/05/2024) nella parte in cui non attribuisce al ricorrente Giuseppe Tobia i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO - del diritto dei ricorrenti ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetti INPS di liquidazione del trattamento di fine servizio, nella parte in cui non riconoscono i sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, già appartenenti all'Arma dei Carabinieri o alla Polizia di Stato, sono stati collocati a riposo a domanda dopo avere compiuto 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di servizio utile ai fini contributivi. Hanno impugnato i prospetti di liquidazione del TFS nei quali non erano stati computati i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 21 della legge n. 232/1990, chiedendo l'accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento, oltre interessi e rivalutazione. La questione centrale riguardava l'applicabilità del beneficio anche a chi accede al collocamento a riposo a domanda avendo raggiunto i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, nonché la natura del termine del 30 giugno previsto per la presentazione della domanda di quiescenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dei sei scatti stipendiali ai fini della determinazione del TFS. Ha condiviso l'orientamento del CGARS e del Consiglio di Stato secondo cui l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina i sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile, ma non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Per le forze di polizia a ordinamento militare, l'art. 1911, comma 3, del codice dell'ordinamento militare conferma la perdurante applicabilità dell'art. 6-bis ai fini del trattamento di fine rapporto. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento a riposo è stato ritenuto non decadenziale, ma funzionale alla decorrenza del collocamento dal primo gennaio dell'anno successivo; il suo mancato rispetto non esclude quindi il beneficio. Quanto agli accessori, il TAR ha escluso il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, riconoscendo la sola maggior somma tra i due importi secondo la disciplina richiamata. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Al personale [...] che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento
Il beneficio dei sei scatti si applica anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 non ha natura decadenziale.
art. 21 legge n. 232/1990
È richiamato quale fondamento normativo del beneficio invocato dai ricorrenti ai fini del ricalcolo del TFS.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
Sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile [...]
La disposizione riguarda i sei aumenti periodici ai fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita quanto ai sei scatti previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 1911, comma 3, codice dell'ordinamento militare
Continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472
La norma conferma, per le forze di polizia a ordinamento militare, la perdurante applicabilità dell'art. 6-bis ai fini del trattamento di fine rapporto.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
Esclude il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro pubblico; spetta la maggior somma tra interessi e rivalutazione.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 concorre alla liquidazione dell'indennità di buonuscita o del TFS anche quando il dipendente delle forze di polizia sia collocato a riposo a domanda dopo avere compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi all'attribuzione dei sei aumenti ai fini della base pensionabile, non incide sul distinto regime di calcolo del TFS fondato sull'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
- Per il personale delle forze di polizia a ordinamento militare, l'art. 1911, comma 3, del codice dell'ordinamento militare conferma la perdurante applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto.
- Il termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento a riposo del personale che abbia maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile non è decadenziale, ma incide sulla decorrenza del collocamento a riposo; il suo mancato rispetto non determina la perdita del beneficio dei sei scatti.
- Nel pubblico impiego, sulle somme dovute non è consentito il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria; deve essere riconosciuta la maggior somma tra i due accessori.
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