Cassazione Civile, Ordinanza n. 10802/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame motivato della controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva ricevuto due avvisi di accertamento IRPEF per gli anni d’imposta 2007 e 2008, fondati sul redditometro ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, con rideterminazione sintetica del reddito sulla base di elementi induttivi di capacità contributiva (abitazione principale, due abitazioni secondarie, autovettura di grossa cilindrata, premio assicurativo e acquisto di immobile). Dopo l’esito negativo della mediazione per il 2007 e la definizione del giudizio di primo grado con annullamento degli avvisi, l’Ufficio aveva proposto appello, accolto dalla CTR, che aveva riformato la decisione e condannato il contribuente alle spese. In cassazione il contribuente ha proposto sei motivi: omesso esame di fatti decisivi relativi alla disponibilità effettiva di alcuni beni e alla provenienza di spese e risorse da familiari; nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia; illegittimità dell’accertamento sintetico per mancato contraddittorio e questionario; nullità dell’avviso per difetto di valida sottoscrizione alla luce della giurisprudenza costituzionale; erronea applicazione del redditometro e delle presunzioni in relazione alla reale situazione patrimoniale; erronea regolazione delle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, rilevando che la motivazione della CTR era solo astratta e teorica, priva di ogni riferimento alle prove, alle circostanze e alle difese delle parti, dunque apparente e costituzionalmente insufficiente.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
quarto comma e ss.; settimo comma
Costituisce il fondamento dell’accertamento sintetico/redditometro; la Corte non ne discute il merito applicativo, ma rileva che la decisione di appello doveva confrontarsi con la concreta situazione probatoria e motivare sul punto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La riformulazione del 2012 consente il sindacato di legittimità solo per anomalie motivazionali che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante; nel caso concreto la motivazione era inesistente/meramente apparente.
art. 112 c.p.c.
Invocato per la dedotta omissione di pronuncia sulle domande ed eccezioni; il motivo è stato assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il vizio di motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto che la CTR fosse priva di una motivazione effettiva sul caso concreto.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dal ricorrente come parametro della motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ha valorizzato la necessità di una motivazione concreta e non astratta.
art. 61 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo; non è oggetto di specifica autonoma statuizione, restando assorbito.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per il dovere di motivazione; la Corte afferma che la motivazione della CTR era inesistente nel suo contenuto minimo.
art. 111 Cost.
Evocato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel quarto motivo e come regola generale dell’onere della prova negli accertamenti; i relativi profili sono assorbiti.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
Invocato per la dedotta nullità dell’avviso di accertamento per difetto di valida sottoscrizione; profilo assorbito.
art. 21-septies l. n. 241/1990
Richiamato per sostenere la nullità assoluta dell’atto amministrativo; il motivo è assorbito.
art. 1 l. n. 212/2000
Richiamato nel terzo motivo in relazione ai principi dello Statuto del contribuente; profilo assorbito.
art. 2 l. n. 212/2000
Richiamato nel terzo motivo in relazione ai principi dello Statuto del contribuente; profilo assorbito.
art. 3 l. n. 212/2000
Richiamato nel terzo motivo in relazione ai principi dello Statuto del contribuente; profilo assorbito.
art. 5 l. n. 212/2000
Richiamato nel terzo motivo in relazione ai principi dello Statuto del contribuente; profilo assorbito.
art. 6 l. n. 212/2000
Richiamato nel terzo motivo in relazione al contraddittorio e ai rapporti tra amministrazione e contribuente; profilo assorbito.
art. 7 l. n. 212/2000
Richiamato nel terzo motivo; profilo assorbito.
art. 12 l. n. 212/2000
Richiamato nel terzo motivo; profilo assorbito.
art. 3 Cost.
Richiamato nel terzo motivo; profilo assorbito.
art. 23 Cost.
Richiamato nel terzo motivo; profilo assorbito.
art. 24 Cost.
Richiamato nel terzo motivo; profilo assorbito.
art. 53 Cost.
Richiamato nel terzo motivo; profilo assorbito.
art. 97 Cost.
Richiamato nel terzo motivo; profilo assorbito.
art. 540 c.c.
Richiamato nel quinto motivo in relazione alla disponibilità dell’abitazione ereditata; profilo assorbito.
artt. 1101, 1102, 1104, 1123 c.c.
Richiamati nel quinto motivo in tema di comproprietà e riparto di utilità/spese; profili assorbiti.
art. 113 c.p.c.
Richiamato nel quinto motivo per il principio iura novit curia; profilo assorbito.
artt. 91 e 92 c.p.c.
Richiamati nel sesto motivo sulla regolazione delle spese di lite; profilo assorbito.
art. 1, art. 3, comma secondo, e art. 6 d.m. 10 settembre 1992
Richiamati nel quinto motivo in relazione ai criteri presuntivi del redditometro; il relativo vaglio resta assorbito.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 11 febbraio 2009 prot. 2009/20996
Richiamato nel quinto motivo come fonte applicativa del redditometro; profilo assorbito.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Richiamato nei motivi relativi a violazioni di legge e nullità della sentenza; non esaminato nel merito per assorbimento.
Massime di principio
- In sede di legittimità, dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l’anomalia motivazionale che si traduca in violazione del minimo costituzionale della motivazione; sono invece escluse le doglianze di mera insufficienza o inadeguatezza argomentativa.
- La motivazione è apparente quando il giudice si limita a enunciare principi astratti o formule generiche, senza indicare le prove, le circostanze e il ragionamento che giustificano la decisione nel caso concreto.
- Nel giudizio sull’accertamento sintetico, la decisione di merito deve confrontarsi con le specifiche deduzioni e produzioni del contribuente e con gli elementi concreti della capacità contributiva; una conferma dell’atto fondata solo su affermazioni teoriche è viziata da motivazione inesistente.
- Quando un motivo di ricorso è accolto per vizio decisivo della motivazione, gli ulteriori motivi restano assorbiti se dipendono dalla medesima decisione cassata.
- In caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia in diversa composizione, fornendo una nuova motivazione aderente ai fatti di causa e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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