Cassazione Civile, Ordinanza n. 28430/2022 del 29/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il privato aveva chiesto alla Regione Siciliana il rimborso delle spese legali sostenute per costituirsi parte civile in un processo penale, sostenendo di essere vittima di reati di matrice mafiosa. L'amministrazione aveva rigettato l'istanza ritenendo insussistenti i requisiti previsti dalla legge regionale, poiché l'interessato era stato condannato per uno dei reati indicati dall'art. 407, comma 2, c.p.p. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo non applicabile ratione temporis il requisito dell'estraneità ad ambienti criminali, introdotto solo nel 2008. Il giudice d'appello amministrativo ha invece accolto l'appello della Regione e respinto il ricorso originario, affermando che l'estraneità ad ambienti criminali era un requisito immanente già nella disciplina previgente. In Cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo, qualificato come violazione di legge e di giurisdizione, sostenendo che la decisione del giudice amministrativo avesse creato un vuoto di tutela e avesse illegittimamente negato la tutela giurisdizionale del suo diritto, in contrasto con principi costituzionali, con la legge n. 241 del 1990 e con la CEDU; ha quindi prospettato un eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa o per diniego di giustizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non denunciassero un vero vizio attinente alla giurisdizione, ma contestassero soltanto l'interpretazione e l'applicazione della normativa regionale data dal giudice amministrativo, cioè un errore di giudizio. Secondo la Corte, l'eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo nei casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, non quando il giudice speciale svolga attività interpretativa, pur pervenendo a una decisione che la parte ritenga abnorme o errata anche alla luce del diritto europeo. Poiché il Consiglio di giustizia amministrativa aveva solo interpretato la legge regionale n. 20 del 1999, come modificata dalla legge n. 15 del 2008, ritenendo che la condizione di estraneità ad ambienti criminali fosse già immanente nel sistema, non vi era sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
camera di consiglio ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
norma processuale che ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 111, ottavo comma, Cost.
ricorso previsto dall’art. 111, ottavo comma, Cost.
consente il ricorso per cassazione solo per motivi inerenti alla giurisdizione
art. 3 Cost.
in relazione agli artt. 3, 23, 24, 42, 97 e 113 Cost.
invocato dal ricorrente come parametro di legalità e non discriminazione dell'azione amministrativa
art. 23 Cost.
in relazione agli artt. 3, 23, 24, 42, 97 e 113 Cost.
richiamato dal ricorrente nei parametri costituzionali dedotti
art. 24 Cost.
in relazione agli artt. 3, 23, 24, 42, 97 e 113 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa di tutela giurisdizionale
art. 42 Cost.
in relazione agli artt. 3, 23, 24, 42, 97 e 113 Cost.
richiamato dal ricorrente nei parametri costituzionali dedotti
art. 97 Cost.
in relazione agli artt. 3, 23, 24, 42, 97 e 113 Cost.
richiamato come parametro di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa
art. 113 Cost.
in relazione agli artt. 3, 23, 24, 42, 97 e 113 Cost.
richiamato dal ricorrente a tutela dell'impugnabilità degli atti amministrativi
art. 1 L. 7 agosto 1990, n. 241
art. 1 della legge n. 241 del 1990
invocato per affermare che l'attività amministrativa deve perseguire i fini determinati dalla legge e rispettare imparzialità, legalità e affidamento
artt. 6, 7, 8, 41 e 53 CEDU
con riferimento agli art t. 6, 7, 8 e 41 e 53 CEDU
richiamati dal ricorrente per sostenere la sussistenza di una violazione dei diritti convenzionali e del giusto processo
art. 407, comma 2, c.p.p.
condannato per uno dei reati di cui all’art. 407, comma 2, cod. proc. pen.
indicato come base del diniego amministrativo per la presenza di una condanna penale rilevante
art. 8, comma 2, L.R. Sicilia n. 20 del 1999
novellato art. 8, comma 2, della legge della Regione Siciliana n. 20 del 1999
norma che disciplina i requisiti per l'accesso al beneficio e che il giudice amministrativo ha letto come comprensiva, anche prima della modifica, del requisito di estraneità ad ambienti criminali
art. 14 L.R. Sicilia n. 15 del 2008
art. 14 della legge regionale n. 15 del 2008
ha esplicitato nella disciplina positiva la condizione di estraneità del richiedente ad ambienti criminali e mafiosi, ritenuta dalla Corte di legittimità mera conferma di un principio già immanente
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, ottavo comma, Cost. è ammissibile solo quando la sentenza del giudice speciale integri un vero difetto assoluto o relativo di giurisdizione; non è sufficiente dedurre che il giudice abbia interpretato in modo errato o persino abnorme la normativa applicabile.
- Non configura eccesso di potere giurisdizionale la decisione del giudice amministrativo che, nell'applicare una disciplina di favore, ricavi dalla ratio della legge un requisito non espresso ma ritenuto immanente al sistema, poiché si tratta di attività interpretativa rientrante nel potere giurisdizionale.
- La negazione in concreto della tutela per effetto di un'erronea interpretazione della normativa sostanziale o dei principi europei integra, al più, un error in iudicando, non un vizio di giurisdizione.
- L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa sussiste solo se il giudice speciale applica una norma da lui creata; non sussiste quando egli individui la regula iuris mediante interpretazione, anche analogica, delle norme vigenti.
- La violazione del diritto dell'Unione europea o della CEDU da parte del giudice speciale non trasforma di per sé l'errore di diritto in un vizio di giurisdizione censurabile davanti alla Corte di cassazione.
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