Cassazione Penale, Ordinanza n. 13683/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano perché proposto personalmente dal condannato, in violazione degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., come interpretati alla luce della legge n. 103/2017 e della giurisprudenza delle Sezioni Unite. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto condannato ha impugnato personalmente, con atto da lui solo sottoscritto, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Viterbo del 25/11/2025. Il ricorso è stato proposto dopo l'entrata in vigore della legge n. 103/2017. La questione esaminata dalla Corte riguarda esclusivamente l'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato, senza sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Non emergono dal testo censure di merito sull'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, c.p.p.
Dopo la riforma del 2017, esclude la facoltà dell'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione.
art. 613, comma 1, c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso nei casi previsti dalla legge.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha modificato il regime della proposizione personale del ricorso per cassazione, escludendone la facoltà per l'imputato/condannato.
Massime di principio
- Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103/2017, l'imputato o condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione: l'atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione, rilevabile de plano.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto di sottoscrizione tecnica, il giudice di legittimità può pronunciare senza ulteriore contraddittorio e applicare le conseguenze economiche previste dalla legge.
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