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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1282/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello per due ragioni principali: 1) violazione di norma processuale per mancata assistenza dell'interprete nel giudizio di secondo grado (nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.); 2) illogicità della motivazione con riguardo alla condanna per rapina aggravata e lesioni del 26 giugno 2021, sostenendo che la condanna si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, prive di riscontri, e che la sentenza di appello contraddirebbe se stessa in ordine all'identificazione dell'imputato e al nesso tra i fatti del 26 e 27 giugno 2021.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che la mancata presenza dell'interprete comporti automaticamente l'annullamento: la non conoscenza della lingua italiana deve essere accertata positivamente e la nullità per assenza di interprete è di regime intermedio ed avrebbe dovuto essere eccepita nell'udienza in cui si sarebbe verificata (art. 182 c.p.p.), cosa che non è avvenuta. Sul secondo motivo ha ritenuto che la valutazione di attendibilità della persona offesa effettuata dai giudici di merito rientra nella valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità se non nel controllo logico-giuridico della motivazione; inoltre non ha ravvisato contraddizione sostanziale nella sentenza d'appello e ha sottolineato che la prova relativa al reato del 27 giugno è indipendente e fondata su osservazione di polizia in flagranza. Di conseguenza è stata confermata la sentenza impugnata (pena rideterminata in appello a 8 anni e 4 mesi di reclusione) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (nullità)

    La normativa riguarda le nullità processuali generali; il ricorso sosteneva che la mancata assistenza dell'interprete costituisse una nullità di tale specie, ma la Corte ha rilevato che si tratta di nullità che deve essere eccepita tempestivamente e che la semplice assenza dell'interprete non basta senza accertamento della mancata conoscenza della lingua.

  • art. 143 cod. proc. pen. (assistenza dell'interprete)

    La norma impone l'assistenza dell'interprete quando l'imputato non conosce la lingua italiana; la Corte ha precisato che la mancata presenza dell'interprete è rilevante solo se è stato accertato che l'imputato non conosce la lingua e la nullità deve essere eccepita nell'udienza interessata.

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (eccezioni di nullità)

    "quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo"

    La Corte ha applicato questa regola per affermare che l'eccezione di nullità derivante dall'assenza dell'interprete andava proposta nel corso dell'udienza (o immediatamente dopo) e non poteva essere sollevata per la prima volta in sede di ricorso per cassazione.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen. (spese del procedimento)

    La norma autorizza la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi di questa disposizione.

Massime di principio

  • L'assenza dell'interprete costituisce una nullità di regime intermedio che deve essere eccepita tempestivamente nell'udienza in cui si verifica; non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se il difensore ha assistito all'udienza senza proporre immediata eccezione.
  • La mancata conoscenza della lingua italiana dell'imputato non può essere dedotta automaticamente dalla mera presenza di un interprete in un precedente grado: è necessario un accertamento specifico della carenza di conoscenza linguistica.
  • La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione del merito probatorio (es. attendibilità della persona offesa); può solo verificare la logica e la correttezza giuridica della motivazione dei giudici di merito.
  • Le apparenti contraddizioni della motivazione vanno valutate nel loro contesto: l'assenza di prova su un punto accessorio non invalida automaticamente l'intero giudizio se il collegamento probatorio complessivo è coerente.
  • Il collegamento tra episodi distinti (es. rapina e tentato omicidio in giorni diversi) può rafforzare la tesi accusatoria ma non è indispensabile se ciascun reato è provato con elementi autonomi (es. osservazione in flagranza per il secondo episodio e testimonianza attendibile per il primo).
  • Chi impugna per nullità procedurali deve documentare tempestività e modalità della eccezione; altrimenti rischia il rigetto per inammissibilità/infondamento.

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