Sentenza n. 118/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’esecuzione della sentenza n. 377 del 18 settembre 2024 emessa dal Tribunale di Sassari sezione Lavoro, nel procedimento R.G. 1341/2023, notificata il 2 ottobre 2024 passata in giudicato il 4 novembre 2024 con la quale è stato riconosciuto il diritto del ricorrente a fruire del beneficio economico denominato “Carta docente” di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019-2019/2020-2020/2021-2021/2022-2022/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, n. 377/2024, limitatamente al pagamento del capitale riconosciuto per il beneficio della Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, n. 377 del 18 settembre 2024, passata in giudicato il 4 novembre 2024. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero al pagamento di euro 500,00 per ciascun anno, per complessivi euro 2.500,00, oltre accessori e spese di lite. Nel corso del giudizio di ottemperanza il Ministero ha liquidato le spese legali, dando parziale esecuzione al giudicato, ma non ha corrisposto il capitale riconosciuto. La difesa ministeriale ha dichiarato di avere sollecitato l'esecuzione integrale, senza fornire indicazioni utili per una tempestiva definizione della controversia. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza e, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il giudicato era stato solo parzialmente eseguito: risultavano liquidate le spese legali, mentre era rimasto ineseguito l'obbligo relativo al pagamento del capitale di euro 2.500,00, oltre agli accessori stabiliti nella sentenza civile. Ha pertanto disposto l'ottemperanza in via sostitutiva mediante la nomina, quale commissario ad acta, del Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio. Al commissario è stato assegnato il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per dare integrale esecuzione al giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso, trattandosi di attività commissariale affidata a un dipendente della stessa amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di assicurare l'esecuzione del giudicato anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la norma istitutiva del beneficio economico denominato Carta docente, riconosciuto al ricorrente per gli anni scolastici indicati nel giudicato da eseguire.
art. 1, comma 122, l. 107/2015
Individua, secondo quanto richiamato nella sentenza da eseguire, le modalità di corresponsione del beneficio.
d.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione solo parziale del giudicato non preclude l'intervento del giudice: quando resti ineseguita una parte autonoma dell'obbligo conformativo o patrimoniale, il ricorso è accoglibile limitatamente a tale parte.
- La mancata corresponsione del capitale riconosciuto da una sentenza passata in giudicato integra inesecuzione del giudicato anche se l'amministrazione abbia nel frattempo liquidato le spese legali o altri accessori.
- In presenza di mancata esecuzione dell'amministrazione debitrice, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine determinato e consentendogli, se necessario, di delegare le attività a un dirigente dell'amministrazione.
- Quando l'incarico di commissario ad acta è affidato a un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell'amministrazione debitrice, l'attività commissariale può essere svolta senza liquidazione di un compenso autonomo.
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