Sentenza n. 3797/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa sospensione cautelare a) della Ricevuta di annullamento (cd. scarto) degli effetti della comunicazione dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, emessa dall'Agenzia delle Entrate in data 27 marzo 2026, con la quale l'Amministrazione finanziaria, in applicazione del punto 3.2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021, ha dichiarato «non effettuata» la comunicazione dell'opzione precedentemente acquisita al prot.: 26031217482156984 per un importo di credito pari ad euro 42.575,00; b) nonché, per quanto possa occorrere, della Ricevuta di sospensione prodromica alla ricevuta di annullamento, emessa in data 13 marzo 2026 ai sensi dell'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020; c) e, ove occorra, in parte qua, del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1° dicembre 2021, con particolare riferimento al punto 3.2 (nella parte posta a fondamento del provvedimento qui principalmente impugnato) e all'art. 3 (nella parte in cui dispone che la comunicazione dell'esito del controllo avvenga mediante mero inserimento nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia); d) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ricevuta di annullamento, o scarto, della comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura relativa a un credito d'imposta di euro 42.575,00, preceduta da ricevuta di sospensione, nonché il provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate sui controlli antifrode
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui l'Agenzia delle Entrate, dopo la sospensione prevista dall'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020, ha considerato non effettuata la comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura esercitata ai sensi dell'art. 121 del medesimo decreto. In via preliminare hanno sostenuto la giurisdizione del giudice amministrativo, qualificando lo scarto come atto amministrativo preventivo e inibitorio, distinto da un accertamento tributario, incidente soltanto sulla modalità di fruizione del credito e non sulla spettanza della detrazione. Nel merito hanno dedotto: difetto di motivazione, per mancata indicazione dei dati incoerenti o dello specifico profilo di rischio; violazione del contraddittorio procedimentale; difetto di istruttoria, per l'utilizzo di un controllo automatizzato senza verifica concreta; violazione dei presupposti tipici dell'art. 122-bis, non essendo stata indicata l'ipotesi di rischio riscontrata; violazione dei principi di buona fede, collaborazione e proporzionalità, poiché la mancata indicazione dell'anomalia avrebbe impedito la correzione o la tempestiva ripresentazione della comunicazione. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, subordinatamente, l'infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare i motivi di merito. Ha ritenuto che la controversia riguardi un rapporto di natura tributaria, poiché lo scarto incide direttamente sulla fruizione dell'agevolazione fiscale del Superbonus attraverso la modalità alternativa dello sconto in fattura. Sebbene lo scarto non costituisca un accertamento definitivo sulla spettanza della detrazione e sia adottato nell'ambito di un controllo preventivo antifrode, esso sterilizza gli effetti fiscali della comunicazione, impedisce l'emersione e la circolazione del credito nel cassetto fiscale e, nel caso concreto, determina di fatto la perdita di ogni forma di fruizione del beneficio, poiché il condominio non aveva effettuato il pagamento mediante bonifico parlante necessario per la detrazione ordinaria. L'atto è pertanto riconducibile alla categoria del diniego di agevolazione prevista dall'art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546/1992. L'elencazione degli atti impugnabili davanti al giudice tributario, pur tassativa, va riferita alle categorie sostanziali degli atti e comprende anche atti con diverso nomen iuris che producano effetti equivalenti. La finalità antifrode e la natura preventiva del controllo non mutano la natura tributaria del rapporto. La contestuale impugnazione del provvedimento generale dell'Agenzia delle Entrate non radica la giurisdizione amministrativa, poiché sono stati impugnati anche gli atti individuali applicativi a contenuto tributario; il giudice tributario può conoscere dell'atto generale presupposto e, se necessario, disapplicarlo. La controversia può essere riproposta davanti alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità della questione e per il contrasto giurisprudenziale esistente.
Norme richiamate
art. 119 d.l. n. 34/2020
Disciplina la detrazione fiscale del Superbonus per gli interventi agevolati; la detrazione costituisce il beneficio fiscale di base cui si riferiscono le modalità alternative di fruizione.
art. 121 d.l. n. 34/2020
Consente al beneficiario della detrazione di optare, in luogo della fruizione diretta, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito; la comunicazione dell'opzione è necessaria per rendere operativa la modalità alternativa, ma non costituisce la fonte del credito.
art. 122-bis d.l. n. 34/2020
«se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata»
Attribuisce all'Agenzia delle Entrate il potere di sospendere e controllare preventivamente le comunicazioni con profili di rischio e, se i rischi sono confermati, di considerarle non effettuate. Lo scarto incide sulla fruibilità dell'agevolazione e ha natura tributaria.
art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546/1992
«diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari»
La categoria del diniego di agevolazione comprende anche atti atipici o con diverso nomen iuris che producano sostanzialmente il medesimo effetto; lo scarto della comunicazione per lo sconto in fattura vi è riconducibile.
art. 2 d.lgs. n. 546/1992
La giurisdizione tributaria è esclusiva per materia e dipende dalla natura tributaria del rapporto, non dalla qualificazione della posizione del privato come diritto soggettivo o interesse legittimo.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declinatoria del giudice amministrativo.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450 del 1 dicembre 2021, punto 3.2
Disciplina, secondo quanto riportato nella sentenza, il controllo e lo scarto delle comunicazioni dell'opzione; la sua impugnazione congiunta all'atto individuale non sposta la controversia davanti al giudice amministrativo.
Massime di principio
- La controversia relativa allo scarto, ai sensi dell'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020, di una comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito attiene a un rapporto tributario, perché l'atto incide direttamente sulle modalità di fruizione di un'agevolazione fiscale.
- La finalità preventiva e antifrode del controllo previsto dall'art. 122-bis del d.l. n. 34/2020 non attribuisce natura amministrativa non tributaria alla controversia: rileva la natura tributaria del rapporto nel quale il potere è esercitato.
- Lo scarto della comunicazione, pur non costituendo necessariamente un accertamento definitivo sulla spettanza della detrazione, è riconducibile al diniego di agevolazione previsto dall'art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546/1992, quando impedisce la fruizione e la circolazione del credito fiscale.
- L'elencazione degli atti impugnabili prevista dall'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 è tassativa quanto alle categorie sostanziali, ma comprende anche atti nominati diversamente che producano effetti giuridici equivalenti a quelli degli atti espressamente indicati.
- La contestuale impugnazione di un atto generale o regolamentare presupposto non radica la giurisdizione amministrativa quando siano impugnati anche atti individuali applicativi a contenuto tributario; il giudice tributario può conoscere dell'atto presupposto e, se necessario, disapplicarlo.
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