Ordinanza n. 398/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di una procedura RDO MEPA aperta per l'acquisto di un sistema integrato per la valutazione della funzione respiratoria
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante in favore di un'altra impresa, nonché la documentazione conosciuta a seguito dell'accesso agli atti e gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati e, nel merito, il conseguimento dell'aggiudicazione o il subentro nel contratto eventualmente stipulato, previa declaratoria di inefficacia. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza. Non ha deciso nel merito né ha esaminato specificamente il fumus boni iuris o il periculum in mora. Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha ritenuto che le esigenze della ricorrente fossero apprezzabili favorevolmente e adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, fissando l'udienza pubblica del 15 dicembre 2026. L'ordinanza, pertanto, non dispone la sospensione degli atti impugnati e non anticipa una decisione sulla fondatezza del ricorso.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione all'istanza di accesso agli atti della procedura di affidamento.
art. 209, comma 2, d.lgs. 36/2023
Richiamato in combinato disposto con l'art. 36 d.lgs. 36/2023 in relazione all'accesso agli atti della gara.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; il giudice ha utilizzato il relativo comma 10 per fissare sollecitamente l'udienza di merito anziché adottare una misura cautelare.
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze della parte ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito
Consente al giudice, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la rapida fissazione dell'udienza di merito, di disporre tale fissazione senza adottare una specifica misura cautelare.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari risultano apprezzabili favorevolmente ma possono essere adeguatamente tutelate attraverso la sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice amministrativo può applicare l'art. 55, comma 10, c.p.a. fissando rapidamente l'udienza di merito senza sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.
- L'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. ha natura interlocutoria rispetto alla domanda principale: la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito non equivale né a un accoglimento cautelare né a una valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure.
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